Superbonus 110% e bonus edilizi: peggiora la cessione del credito?

Con la pubblicazione del Decreto aiuti cambia nuovamente il meccanismo di cessione del credito. In meglio o in peggio?

di Gianluca Oreto - 18/05/2022

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) porta in dote la sedicesima modifica che riguarda a vario titolo il quadro normativo di riferimento per il superbonus 110% e il meccanismo di cessione del credito.

Il meccanismo di cessione del credito

Ed è proprio su quest'ultimo, oltre che la proroga per gli edifici unifamiliari, che registriamo le più interessanti novità rispetto alla precedente versione.

Eravamo rimasti alla Legge 27 aprile 2022, n. 34 che convertendo il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 aveva previsto la quarta cessione del credito da effettuarsi esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tutto cambiato ma probabilmente non in meglio.

L'art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), comma 1, lettera b) del nuovo provvedimento d'urgenza modifica nuovamente l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), cancellando dalle lettere a) e b) le seguenti parole:

«alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».

Parole che sono sostituite dalle seguenti:

«alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

Conclusioni

Una sostituzione non di poco conto e che probabilmente non migliorerà il sistema di circolazione dei crediti fiscali e non, addirittura, lo peggiorerà. Nella precedente versione, infatti, alle banche era consentita (dopo aver esaurito il plafond disponibile) la quarta cessione in favore dei propri correntisti.

Con la nuova modifica, le Banche potranno si da subito cedere il credito a soggetti privati ma limitatamente a quelli individuati all’articolo 6, comma 2-quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Stiamo parlando dei soggetti individuati con regolamento della Consob che disciplina anche i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti  professionali e la relativa procedura di richiesta.

Come detto, non si conoscono ancora gli effetti di questa modifica, ma si sa che evidentemente il Governo non ha ancora chiaro il punto di arrivo e procede per successive approssimazioni. L'alternativa, invece, è che sappia benissimo cosa sta facendo e dove vuole arrivare, ma non voglio neanche prenderla in considerazione.

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