Superbonus 110% e bonus edilizi: principio di cassa ed esecuzione lavori
L'esperto risponde sul rapporto tra pagamento delle spese ed esecuzione dei lavori per la fruizione del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi
L'ultimo triennio è stato di fondamentale importante per quel che riguarda l'esperienza accumulata nell'utilizzo dei diversi bonus fiscali messi a disposizione dal legislatore per incentivare l'attività edilizia. Benché queste detrazioni abbiano origini ben più lontane, è solo negli ultimi anni che contribuenti, professionisti, imprese ed enti coinvolti hanno cominciato ad interessarsi in maniera massiccia al mondo delle agevolazioni.
Se sia grazie (o a causa) alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), della maggiore attenzione ai consumi energetici e alla sicurezza strutturale degli edifici o un insieme di queste motivazioni, non è dato saperlo. Fatto sta che pensare ad un edilizia privata senza incentivi di varia natura è ormai molto difficile.
La domanda all'esperto
Oggi rispondo alle tantissime domande che sostanzialmente riguardano lo stesso aspetto dei bonus fiscali: l'orizzonte temporale di fruizione e l'esecuzione dei lavori. Un tema su cui ancora c'è parecchia ignoranza perché si tende a confondere la spesa dal lavoro.
La domanda tipo è: per poter usufruire della detrazione X che scade nell'anno Y entro quando devo terminare i lavori?
Per rispondere a questa domanda occorre fare un passo indietro e fare riferimento alle principali norme agevolative, tra le quali:
- l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
- l'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde);
- l'art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (bonus facciate);
- gli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (superbonus e barriere architettoniche).
Spese ed esecuzione dei lavori
Tutti bonus che hanno in comune due aspetti, fatta esclusione per la detrazione del 36% prevista dall'art. 16-bis del TUIR (che è un bonus strutturale che negli ultimi anni è stato aumentato al 50% con una detrazione massima più elevata), tutti gli altri bonus hanno:
- un orizzonte temporale di fruizione;
- si riferiscono alle "spese documentate".
Per utilizzare il superbonus (ad esempio) il contribuente deve sostenere le spese nell'orizzonte temporale previsto dalla norma. In questo caso, riferendoci agli interventi sulle unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno completato il 30% dell'intervento complessivo, il contribuente potrà "sostenere" le spese fino al 31 dicembre 2022 e portare questa spesa in detrazione al 110%.
Stessa cosa per il bonus facciate la cui scadenza attuale (sempre che non ci siano proroghe) è prevista per il 31 dicembre 2022. A fine 2021, il MEF e la stessa Agenzia delle Entrate chiarirono che era possibile pagare le spese entro il 31 dicembre 2021 e completare i lavori successivamente.
Diritto alla detrazione e requisiti
Il diritto a fruire di un bonus fiscale va, dunque, di pari passo con la data di sostenimento delle spese e (chiaramente) con i requisiti previsti dalla norma. Nel caso del superbonus, ad esempio, il diritto alla detrazione delle spese sostenute per intervenire su una unifamiliare scade il 31 dicembre 2022, ma solo a patto di rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa e quindi:
- attestazione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022;
- asseverazione del rispetto dei requisiti minimi previsti (ecobonus e sismabonus);
- asseverazione di congruità delle spese sostenute;
- visto di conformità del commercialista.
Esecuzione lavori: entro quando?
Ma, entro quando possono essere completati i lavori? È una domanda molto interessante su cui fino a pochi giorni fa nessuno degli Enti preposti al controllo aveva fornito una risposta chiara. Lo ha fatto la Direzione regionale per il Veneto dell'Agenzia delle Entrate rispondendo alla richiesta di interpello n. 907-1110/2022 presentata il 18 luglio 2022. In questo caso l'interpello era riferito al fotovoltaico e agli adempimenti connessi (all'allaccio e pratica GSE) ma per analogia è possibile utilizzare le stesse conclusioni per tutti gli altri bonus edilizi.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'adempimento richiesto per il fotovoltaico al comma 7 dell'art. 119 del Decreto Rilancio può essere effettuato anche dopo il termine della scadenza dell'agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per tutti gli altri adempimenti connessi all'esecuzione dei lavori che dovrà essere completata in ogni sua parte (asseverazioni e attestazioni incluse) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.
Le opzioni alternative
A questo punto occorre parlare di un altro argomento: l'utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale. Mentre il diritto a quest'ultima va di pari passo con il momento in cui si sostiene la stesa, la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito vanno trattate a seconda del bonus utilizzato.
L'art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, dispone la possibilità di utilizzare le opzioni alternative per i seguenti bonus edilizi:
- il superbonus di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio;
- il bonus per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- la detrazione per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
- il bonus facciate di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il bonus fotovoltaico di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
- il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- la detrazione per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
Occhio al SAL
C'è un solo particolare da non dimenticare. L'art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio dispone per gli interventi di superbonus la possibilità di esercitare le opzioni alternative per "stato di avanzamento lavori". È, però, previsto che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
E cosa succede nel caso in cui il primo SAL emesso si riferisca a spese sostenute in due anni differenti? A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 56/2022. Il Fisco ha confermato la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Con il SAL emesso verranno rendicontati:
- il corrispettivo maturato fino a quel momento;
- gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere.
Sulla base della differenza tra le prime due voci, la cessione del credito potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Quindi per usufruire la cessione del credito:
- il SAL dovrà essere riferito ad almeno il 30% dei lavori;
- le spese che rileveranno per l'importo della detrazione saranno quelle riferite all'anno in cui il SAL viene emesso, quindi quelle documentate nell'anno stesso.
Per gli acconti corrisposti nell'anno precedente, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta ed eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Per gli altri bonus edilizi, non esistendo la condizione del SAL minimo, questo discorso non vale.
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