Superbonus 110% e bonus edilizi: pronto il nuovo modello di cessione del credito
Dall’Agenzia delle Entrate pronto il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione (sconto in fattura e cessione del credito) relativa a superbonus e altri bonus edilizi
Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A seguito delle modifiche arrivate dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (Decreto anti-frode), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione della cessione del credito.
Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo modello di cessione del credito
A comunicarlo è stata l’Agenzia delle Entrate stessa che, dopo aver chiuso la piattaforma di cessione del credito, ha pubblicato il Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528 recante “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021”.
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020
Tra le modifiche più interessanti si segnala:
Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: “2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del 2 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: “4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate: a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità; b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1 e al visto di conformità di cui al punto 2.2”.
Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: “4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.4, sia per gli interventi eseguiti sulle 3 unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021
Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”.
Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: “L'articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF”
b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione” è interamente sostituito dal seguente: “La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.”
c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate le seguenti modifiche:
(i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente: “Visto di conformità”: la compilazione di questa sezione è sempre obbligatoria”;
(ii)sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5: “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.
Documenti Allegati
Provvedimento Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, prot. 312528IL NOTIZIOMETRO