Superbonus 110% e bonus edilizi: via libera alla quarta cessione del credito
Approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Energia che da il via libera ad una quarta cessione dei bonus edilizi
Non è stata evidentemente sufficiente l'ultima modifica arrivata al meccanismo di cessione dei crediti edilizi dalla legge n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).
La conversione del Decreto Energia
È, infatti, all'esame del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) con il quale sarà apportata la quindicesima modifica che riguarda il superbonus 110% e il meccanismo delle cessioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previsti rispettivamente agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Se ne parlava da giorni ma adesso è ufficiale. All'indomani dell'approvazione del DEF, il Parlamento ha deciso di approvare la proposta emendativa 28.04 che interviene con una ulteriore modifica alle lettere a) e b), art. 121 del Decreto Rilancio.
Articolo che nella sua attuale versione post conversione in legge del Decreto Sostegni-ter prevede:
- lo sconto in fattura da parte delle imprese e professionisti con prima cessione libera e ulteriori due riservate;
- la prima cessione del credito libera da parte di chi sostiene le spese con possibilità di ulteriori due riservate.
Le ulteriori due cessioni possono essere effettuate solo a:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria;
- alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Le modifiche al meccanismo di cessione del credito
Con l'emendamento approvato si modificano le due lettere a) e b) aggiungendo una ulteriore quarta cessione che potranno effettuare solo i destinatari della terza cessione (banche, intermediari finanziari, ...) che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni. A queste è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Viene confermato che con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo nel caso di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta e ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto.
Nel dettaglio, ecco come di modifica l'articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio:
- alla lettera a) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6;»;
- alla lettera b), dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: "alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6".
Confermata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
IL NOTIZIOMETRO