Superbonus 110%, bonus fiscali e congruità delle spese: chiarimenti sull'assicurazione professionale

Obblighi, responsabilità e adeguatezza delle polizze assicurative per asseverare la congruità delle spese sostenute per i bonus fiscali dopo il Decreto anti-frode

di Cristina Marsetti - 15/12/2021

Il decreto-legge antifrode è entrato in vigore da un giorno all'altro creando il caos tra gli addetti ai lavori e i cittadini. Il decreto-legge introduce difatti due ulteriori adempimenti burocratici, già previsti per il Superbonus 110%, per gli altri bonus edilizi. Si tratta dell’obbligo del visto di conformità, rilasciato dai commercialisti, e l'asseverazione della congruità delle spese, fatta dai tecnici abilitati.

Poiché il decreto è di difficile lettura e ci sono molti aspetti poco chiari, le pratiche in corso, anche quelle che erano prossime alla chiusura alla data del 12 novembre, data di pubblicazione del decreto antifrode, sono bloccate.

In questo articolo desidero chiarire alcuni aspetti assicurativi e dare alcuni consigli ai Professionisti tecnici ai quali viene chiesta, a volte con insistenza e urgenza, la firma necessaria all’ottenimento dei bonus.

Il tecnico abilitato che assevera la congruità delle spese deve stipulare una polizza specifica come imposto a chi assevera ai sensi del decreto rilancio, oppure è sufficiente la polizza di base?

Il decreto antifrode non è chiaro.

Le compagnie di assicurazione però non hanno ancora predisposto una polizza specifica per questa tipologia di asseverazione e pertanto il Professionista può proteggersi solo attraverso la propria polizza di base.

È quindi necessario che il Professionista verifichi che la propria polizza di base:

  • sia di tipo all risk e non a rischi nominati.

Molti tecnici hanno ancora polizze a rischi nominati come Generali, Unipol, Vittoria, Reale Mutua, Zurich … che non li tutelano affatto oltre ad essere molto care. In particolare, le suddette assicurazioni in genere non coprono, oppure prevedono un sottolimite di indennizzo, per le perdite patrimoniali, la tipologia di danno che riguarda la perdita di un beneficio fiscale.

Purtroppo, anche le all risk non tutelano più l’assicurato rispetto a qualunque contestazione. In particolare, alcune compagnie hanno precisato che la polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”.

I termini “indirettamente” e “connesse lasciano spazio ad interpretazioni differenti e non è chiaro se, oltre ai "finanziamenti" veri e propri, debbano ritenersi esclusi anche i “benefici fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” che costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di finanziamento da parte dello Stato.

È l’intermediario che deve fornire tale chiarimento.

La risposta deve essere scritta e fornita dal responsabile dell’intermediazione.

  • preveda l’ultrattività per cessato contratto (L. 124/2017) e sia previsto il relativo premio.

Le polizze di base sono in claims made e non danno pertanto nessuna certezza di protezione.  Sarà difatti la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore (…potenzialmente molto più avanti nel tempo…) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i danni connessi ai finanziamenti.

Attivando l’ultrattività per cessato contratto prima dell’introduzione dell’esclusione “danni connessi ai finanziamenti” e dopo aver alzato il massimale di polizza è possibile mantenere la copertura assicurativa per questa tipologia di danno per 10 anni dalla scadenza dell’assicurazione.

L’ultrattività per cessato contratto costa circa il 400% del premio pagato l’anno precedente alla richiesta di attivazione dell’ultrattività ed è pertanto importante tenerne conto quanto si definisce il compenso per l’asseverazione di congruita dei prezzi.

Cosa fare se l’assicurazione di base non ha le caratteristiche di cui sopra?

Se il Professionista si rende conto di avere una polizza inadeguata a proteggerlo deve subito stipularne un’altra e chiedere alla compagnia della polizza in vigore la cessazione della copertura assicurativa.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare avere due assicurazioni sullo stesso rischio ha anche delle conseguenze negative che è necessario valutare con attenzione.

Vale la pena ribadire che se il professionista scopre di avere un’assicurazione che presenta delle criticità che non conosceva non deve colpevolizzarsi pensando che avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione alla lettura del contratto. Proprio perché è difficile leggere un contratto ed individuarne i cavilli, l’IVASS, ente pubblico istituito per evitare che vengano vendute polizze che in punto di sinistro si rivelino inutili, ha imposto agli intermediari precisi obblighi di comportamento, tra cui quello di indicare per iscritto le criticità dell’assicurazione. Purtroppo, tali obblighi vengono tenuti accuratamente nascosti per ovvi motivi (per l’intermediario è preferibile che l’assicurato creda che sia colpa propria se un sinistro è scoperto perché gli sono sfuggite alcune criticità dell’assicurazione) e spesso disattesi.

È infine importante sapere che è rischioso, molto rischioso, cambiare la propria polizza di Responsabilità Civile Professionale ed è pertanto opportuno, per non cadere dalla padella alla brace, affidarsi ad un consulente assicurativo specializzato per i tecnici.

Le polizze specifiche “a consumo” oppure “a progetto” disponibili sul mercato per le asseverazioni 110% coprono anche le asseverazioni del decreto antifrode?

Anche in questo caso bisogna prestare attenzione ai dettagli.

Il decreto antifrode ha modificato l’Art. 119 del D.lgs. n. 34/2020, ma solo alcune polizze precisano la copertura assicurativa anche per successive modifiche ed integrazioni del suddetto articolo.

Le compagnie di assicurazione definiscono difatti il premio delle polizze valutando i rischi che si assumono ed è pertanto intuitivo capire che nuovi rischi comportino una revisione dei premi.

Consiglio, pertanto, di chiedere all’intermediario che vi proporrà una polizza 110% a protezione del rischio “asseverazione ai sensi del decreto antifrode” di formalizzare per iscritto l’operatività dell’assicurazione anche se fosse indicata l’operatività anche per successive modifiche ed integrazioni del D. Lgs. 34/2020.

Tale dichiarazione è preferibile che sia fatta dalla compagnia di assicurazione e non dall’intermediario.

È adeguata la polizza di base a proteggere l’assicurato rispetto al rischio di perdita di un beneficio fiscale (110%. 90%, 65% …)?

No per 2 motivi.

Le polizze specifiche per le asseverazioni che possono essere ritenute idonee a proteggere l’assicurato, a differenza delle polizze di base, prevedono:

  • l’ultrattività decennale che garantisce la copertura assicurativa quando, anche a distanza di molti anni, venisse chiesto il risarcimento del danno per la perdita del beneficio;
  • un massimale dedicato alle asseverazioni. Alcune polizze, quelle “a progetto” coprono addirittura solo la specifica asseverazione e con il massimale scelto dal Professionista. Se le dichiarazioni di conformità fossero tante bisognerebbe rinnovare la polizza di base con massimali molto alti che potrebbero non essere concessi dalla compagnia di assicurazione.

A chi obiettasse che è ben difficile sbagliare tutte le asseverazioni faccio presente che sono in corso cause in cui è stato negato il beneficio fiscale alla luce di un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate successivamente alla data in cui il Professionista ha svolto la prestazione, ritenuta errata proprio alla luce del chiarimento.

Incredibile? Senz’altro, ma questo è ciò che avviene in Italia …

Faccio presente che vengono proposte anche polizze specifiche per le asseverazioni imposte dal decreto rilancio che non è garantito che proteggeranno efficacemente l’assicurato perché non coprono la condanna in solido, oppure perché l’ultrattività può essere comperata solo alla scadenza dell’assicurazione e solo se la compagnia vorrà concederla, oppure perché l’ultrattività è solo di 5 anni.

Il compenso dell’asseverazione della congruità delle spese può essere conteggiato forfettariamente insieme ai compensi di altre prestazioni come progettazione, DL …?

Meglio di no per due ragioni:

  • probabilmente le compagnie di assicurazione faranno una polizza specifica per questa tipologia di rischio che avrà retroattività dal 12 novembre 2021. Sarà quindi possibile assicurare queste prestazioni e pertanto il relativo compenso non dovrà essere conteggiato nel fatturato per il rinnovo della polizza di base sia per non spendere di più, ma soprattutto perché non sia assicurato anche dalla polizza di base oltre che dalla polizza specifica;
  • in caso di sinistro la compagnia di assicurazione chiede la fattura della prestazione contestata che pertanto è preferibile che sia ben identificata.

Oltre alle assicurazioni quali altre tutele potrebbero attivare i professionisti?

Purtroppo, è frequente che il Cliente/Committente cerchi di non pagare o a pagare meno possibile le prestazioni professionali, appigliandosi a qualunque cavillo pur di raggiungere questo scopo.

Stabilire patti chiari con il Cliente prima di assumere un incarico professionale è pertanto necessario innanzitutto per tutelarsi in caso di controversia, oltre che obbligatorio ai sensi della L. 27/2012 - Art.9, comma 4.

È indispensabile sottoscrivere con il cliente un accordo chiaro che precisi le prestazioni che il professionista si impegna a svolgere (anche quelle preliminari per capire in che termini il Cliente può usufruire delle agevolazioni previste dalle varie normative), i tempi ed i compensi poiché:

  • il 1° comma della L. n. 27/2012 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate”. Ne consegue che il giudice, in caso di contenzioso, valuterà molto negativamente la mancanza del contratto, necessario per la determinazione e liquidazione del compenso professionale;
  • il premio della polizza RC professionale è calcolato rispetto al fatturato; pertanto, la compagnia di assicurazione potrebbe rigettare il sinistro relativo ad una prestazione professionale per la quale non è stato pattuito uno specifico compenso;
  • l’inottemperanza si configura come illecito disciplinare.

È inoltre fondamentale stabilire i casi in cui è possibile risolvere il contratto, come ad esempio il caso in cui il professionista non venisse pagato nei tempi stabiliti… per evitare la beffa, oltre al danno.

Sono del parere che l’asseverazione di congruità delle spese introdotta dal decreto antifrode il 12 novembre non possa essere considerata inclusa in eventuali incarichi già in corso e debba comportare la definizione di un nuovo incarico che ovviamente (per il professionista, forse non altrettanto per il cliente) preveda un compenso specifico che tenga conto anche delle responsabilità che il Professionista si assume.

Considerato che il cliente ha bisogno della firma di un Professionista per ottenere il bonus e pertanto, probabilmente, accetterà a malincuore l’esito negativo della verifica del tecnico e cioè l’impossibilità di dichiarare la congruità di tutte le spese sostenute, consiglio di:

  • mettere in chiaro e preliminarmente all’assunzione dell’incarico, che il tecnico è pagato per verificare la congruità delle spese sostenute, non per dichiarare la congruità a prescindere;
  • farsi pagare in anticipo l’intero compenso.

Cosa significa “asseverare”?

Asseverare significa assumersi responsabilità civili e penali rispetto alle dichiarazioni fatte.

Se pertanto un’asseverazione risultasse errata, il Professionista dovrà:

  • pagare il danno conseguente all’errore commesso;
  • difendersi rispetto alla contestazione del reato di falso e pagare le eventuali sanzioni.

Faccio presente che se il cliente perde il bonus, ad esempio di 1.000.000 di euro, perché il Professionista ha fatto un’asseverazione infedele (magari in buona fede perché ha mal interpretato come effettuare le verifiche) il danno che il Professionista dovrà pagare è

1.000.000 di euro + interessi + sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate

e NON, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, il compenso percepito dal Professionista stesso.

Al danno bisogna inoltre aggiungere i COMPENSI da corrispondere all’avvocato che deve difendere il Professionista rispetto alla richiesta di risarcimento e all’avvocato che lo deve difendere rispetto alla contestazione del reato di falso che, vale la pena ribadirlo, può comportare il pagamento di SANZIONI.

Il Professionista deve anche considerare il TEMPO che impiegherà per raccogliere tutti i documenti da consegnare agli avvocati per le rispettive difese e per spiegare tecnicamente la natura dell’errore.

Infine, il Professionista dovrebbe attribuire un VALORE anche alla propria serenità e a quella dei propri cari compromessa dal rischio di perdere i propri beni qualora le assicurazioni stipulate non fossero operative.

In sintesi, “asseverare” non è cosa da prendere “alla leggera”.

Il Professionista, per ogni dichiarazione di cui si assume la responsabilità (cioè per ogni voce del computo metrico che definisce il bonus), dovrebbe chiedersi: come potrei dimostrare un indomani che la dichiarazione che ho fatto è vera? In quest’ottica il professionista dovrebbe archiviare con ordine i documenti che ha utilizzato e le verifiche che ha fatto a fondamento della dichiarazione di congruità.

Cosa rischia il tecnico abilitato che dovesse fare un’asseverazione infedele, oltre all’obbligo di risarcimento del danno?

In caso di asseverazioni mendaci il tecnico abilitato:

  • dovrà pagare la sanzione penale da € 51 a € 5.161 (Art. 481 del Codice Penale);
  • dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000;
  • dovrà pagare un avvocato che lo difenda nel procedimento penale;
  • verrà segnalato all’Ordine di appartenenza che aprirà un procedimento disciplinare.

È importante sapere che le sanzioni direttamente inflitte all’assicurato non possono essere oggetto di copertura da parte di nessuna polizza perché diversamente verrebbe meno l’effetto sanzionatorio.

Qual è l’assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe avere?

Alla luce di tutto quanto sopra, posso affermare senza ombra di dubbio che ogni professionista dovrebbe dotarsi di una polizza di tutela legale, cioè quell’assicurazione con la quale l'assicuratore prende in carico le spese legali (compenso dell’avvocato, del CTP, del CTU …), processuali e peritali occorrenti all'assicurato per:

  • difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
  • difendersi in caso di procedimento penale;
  • opporsi ad una sanzione;
  • far valere i propri diritti.

Purtroppo, non è ancora stato chiarito cosa debba intendersi per “massimale residuo” e CHI possa asseverare.

Conclusione

È evidente che la scelta delle assicurazioni professionali è tutt’altro che semplice perché l’assenza di una specifica cultura assicurativa non consente generalmente ai tecnici di comprendere le insidie celate nel contratto di polizza, con il rischio di incorrere in errate valutazioni o sottovalutazioni che potrebbero rivelarsi fatali.

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale che il professionista si affidi ad un CONSULENTE ASSICURATIVO  SPECIALIZZATO per i tecnici e non ad un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”, quindi ad un Professionista che sia in grado di tutelare l’interesse dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo anche nella segnalazione delle denunce cautelative ed in caso di sinistro.

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