Superbonus 110% e bonus fiscali: la differenza tra congruità e spesa sostenuta
Le detrazioni fiscali del 110% e quasi tutti gli altri bonus fiscali possono essere utilizzati entro certi limiti di spesa e nel rispetto della congruità dei costi
Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di congruità dei costi relativi ai principali bonus fiscali previsti nel settore dell'edilizia. Sto parlando, naturalmente, di superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari, e bonus ristrutturazioni edilizie (solo per citare i più utilizzati).
Superbonus 110% e bonus fiscali: le opzioni alternative
Ricordiamo che i beneficiari di detrazioni fiscali che grazie all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) vengono utilizzate tramite opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), oltre al rispetto dei requisiti minimi prescritti per ogni agevolazione, devono ottenere:
- il visto di conformità;
- l'asseverazione di congruità dei costi.
Quest'ultima redatta da un tecnico abilitato deve verificare che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute prendendo come riferimento:
- i prezzari delle Regioni utilizzati per i lavori pubblici;
- i prezzari editi dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio civile;
- i prezzari delle Camere di commercio;
- i prezzi contenuti nell'Allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus);
- in prezzi riportati in un Decreto del MiTE di prossima approvazione.
In assenza di una voce, il tecnico abilitato potrà determinare i nuovi prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (analisi dei prezzi).
Asseverazione di congruità e Prezzari DEI - Tipografia del Genio Civile
Ha fatto molto discutere l'articolo a cura di Milena Gabanelli che ha rilevato come lo Stato abbia riservato ad un privato senza controllo (la DEI - Tipografia del Genio Civile) la determinazione dei prezzi di riferimento necessari per stabilire la congruità delle detrazione fiscali in edilizia e, quindi, la spesa dello Stato stesso.
Si sono formate, come spesso accade, diverse fazioni:
- chi difende i prezzari DEI, perché storici e fedeli alle oscillazioni dei prezzi di mercato;
- chi rileva come non possa esistere un prezzario che determini da nord a sud un prezzo unico per una determinata lavorazione;
- chi ritiene che la soluzione migliore sia sempre quella dell'analisi dei prezzi realizzata da un professionista abilitato.
Senza voler prendere parte alla bagarre e difendere questa o quella scuola di pensiero, occorre tenere a mente la differenza tra spesa sostenuta e congruità dei costi. Lo Stato non vieta a nessuno di spendere i suoi soldi come meglio crede. A nessuno è vietata la realizzazione di un cappotto termico utilizzando un materiale (purché rispetti i requisiti minimi) o un'impresa che per posarlo a corretta regola d'arte chiede 1.000 euro/mq. Ciò che lo Stato prevede sono dei limiti che consentano una migliore e opportuna pianificazione della spesa pubblica.
I limiti e la congruità della spesa
Proprio per questo, su tutte le detrazioni fiscali (ad eccezione del bonus facciate) sono previsti dei limiti di spesa. Ad esempio:
- il cappotto termico per un edificio unifamiliare, nel caso di superbonus, può essere portato in detrazione fino ad un massimo di spesa di 50.000 euro che corrispondono ad una detrazione fiscale di 55.000 euro;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico beneficiano di un massimale di spesa di 96.000 euro;
- la sostituzione degli infissi con l'ecobonus ordinario (detrazione 50%) offre una detrazione massima di 60.000 euro (che corrisponde ad un massimale di spesa di 120.000 euro).
Ma, come avviene per i lavori pubblici, dopo averlo previsto per il Superbonus 110%, lo Stato ha compreso la necessità di "regolare" tutti gli altri bonus fiscali che utilizzano le opzioni alternative, prevedendo che i singoli prezzi sia congrui utilizzando dei prezzari "ufficiali".
Ma, purtroppo, la situazione "prezzari" in Italia non è perfetta. Il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 23, comma 16, prevede che i prezzari regionali siano aggiornati annualmente. Ma la realtà è che non tutte le Regioni aggiornano i loro prezzari con questa cadenza, oltre al fatto che non esistendo una struttura unica nazionale, si procede in ordine sparso con Regioni più virtuose e altre meno, e con elenchi prezzi notevolmente differenti passando il confine di territori limitrofi.
Ed è proprio per questo motivo (con molta probabilità) che il Ministero dello Sviluppo Economico (non il Parlamento che non ha mai previsto dei listini che non siano pubblici), con il Decreto 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), ha previsto anche l'utilizzo dei prezzari DEI per la verifica di congruità delle spese sostenute per l'ecobonus. Il MiSE ha preso coscienza delle difficoltà regionali nell'aggiornare i prezzari e ha deciso autonomamente di demandare ad un privato la quantificazione della spesa pubblica. Scelta certamente discutibile.
La spesa sostenuta
Ad ogni modo, considerazioni di natura personale a parte, è chiaro che c'è differenza tra il costo che un privato può legittimamente scegliere di sostenere e quello che lo Stato consente di aver ripagato tramite detrazione fiscale.
Nel caso delle detrazioni fiscali non è, affatto, precluso spendere più dei limiti o pagare di più una lavorazione. Qualora, infatti, la verifica di congruità evidenzi che i costi sostenuti siano maggiori di quelli massimi, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal prezzario utilizzato.
Se il prezzario regionale prevede un costo a mq di 73,65 euro per la fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni, nulla vieta al privato di sceglierne una da 100 euro/mq, con l'unico appunto che le 26,35 euro/mq in più (100 - 73,65) non potrà cederle.
Questo nel caso di utilizzo delle opzioni alternative. Per i bonus fiscali oltre il superbonus 110%, nel caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi della detrazione, non sono previsti né il visto di conformità né l'asseverazione di congruità. Con buona pace della pianificazione della spesa pubblica.
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