Superbonus 110%: nel calcolo delle spese dentro anche l'IVA
Nel testo del Ddl di conversione del Decreto Sostegni arriva una modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio che conferma l'IVA nell'importo del superbonus 110%
È una di quelle domande che i molti avrebbero voluto fare, alcuni l'hanno anche posta, altri avrebbero voluto farla: l'IVA (imposta sul valore aggiunto) è un costo che rientra nelle spese che è possibile portare in detrazione al 110% (superbonus) ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?
Le conferme nel decreto Sostegni
La risposta avrebbe potuto darla qualsiasi commercialista ma i tanti dubbi sull’argomento hanno portato il Senato ad inserire nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) un apposito articolo sul calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica)
Con l’articolo 6-bis del Decreto Sostegni viene inserito il comma 9-ter all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Stiamo parlando dell’articolo che ha previsto nel nostro ordinamento le tanto discusse detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110% e IVA: il nuovo comma 9-ter
Il nuovo comma 9-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede: “L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.
In questo modo l’IVA anche non detraibile anche parzialmente relativa a tutte le spese che accedono al superbonus 110%, rientra nell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
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