Superbonus 110%: alla Camera si discute di inizio e fine lavori
Un'interrogazione presentata alla Camera chiede al MEF lumi su cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
Nel corso di questi 3 anni di superbonus ho ripetuto spesso il mantra secondo cui mischiare edilizia e fisco può essere rischioso e complicato. Soprattutto quando chi si occupa di detrazioni fiscali risponde a quesiti di natura edilizia (cosa che per fortuna l'Agenzia delle Entrate fa sempre meno) e viceversa.
Superbonus 110%: nuova interrogazione alla Camera
Mi ha fatto molto sorridere l'interrogazione a risposta in commissione 5-00784 presentata dalla deputata della "Lega-Salvini Premier" Laura Cavandoli lo scorso 2 maggio 2023, a cui il MEF ha risposto il 28 giugno.
Un'interrogazione in cui addirittura si chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di chiarire cosa si intenda per "data di inizio e fine lavori" per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della "presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente".
Domanda di per sé interessante visto che come dovrebbe essere ormai ampiamente noto, l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nella sua prima formulazione ha istituito una detrazione fiscale del 110% (superbonus) da applicare alle spese sostenute per due tipologie di interventi:
- trainanti, ovvero che accedono direttamente al bonus (rispettando i requisiti/adempimenti previsti);
- trainati, cioè quegli interventi che possono accedere al bonus solo se realizzati congiuntamente ai trainanti.
La prima circolare dell'Agenzia delle Entrate
L'argomento è stato oggetto di chiarimenti nella primissima circolare dell'Agenzia delle Entrate a tema superbonus (la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020) che nel paragrafo 2.2 relativo agli interventi trainati scriveva:
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.
Chiarimento che chi si occupa di pratiche edilizie non aveva bisogno considerato che un cantiere (a prescindere dagli obblighi normativi) necessita sempre di una data di inizio e fine lavori asseverata da un tecnico (necessità che dipende da tanti motivi).
La risposta all'interrogazione
L'interrogazione presentata ricorda il Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) che all'articolo 2, comma 5, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
All'interrogazione ha risposto il Sottosegretario di Stato Federico Freni che ha ricordato i chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle Entrate con la citata circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
In definitiva, secondo il MEF "la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti".
Potremmo concludere con un bel "ma va!" ma restiamo umili e accettiamo/ringraziamo sia l'interrogazione che la preziosa risposta, sperando però che il Parlamento possa occuparsi di faccende più interessanti.
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