Superbonus 110% e cessione del credito: transitorio prorogato
L'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del Decreto Sostegni-ter, con riferimento ai crediti oggetto di una delle opzioni alternative
È solo una proroga tecnica necessaria per aggiornare la piattaforma di cessione del credito dell'Agenzia delle Entrate. Nulla che può incidere seriamente sui contratti già stipulati e i lavori in corso d'opera. Fatto sta che il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 4 febbraio 2022, n. 37381 che proroga di dieci giorni il termine previsto per l'ufficiale entrata in vigore delle nuove modifiche alle opzioni alternative al superbonus 110% e altri bonus edilizi.
Cessione del credito: modifiche in vigore dal 17 febbraio 2022
L'art. 28 del D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter, su cui il Parlamento promette ferro e fuoco in sede di conversione) ha modificato chirurgicamente l'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sulle opzioni alternative. La nuova versione del comma 1 prevede:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile
dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari senza facoltà di successiva
cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione.
Il mini-transitorio
Ma, in particolare, l'art. 28, comma 2 del Sostegni-ter un mini periodo di transizione per l'entrata in vigore delle nuove regole sulla cessione del credito. Era stato, infatti, stabilito che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Proprio per questo, a partire da questa data sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni.
Prorogato il mini-transitorio
Il nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e ai sensi dell'art. 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (leggi approfondimento), proroga il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.
Ulteriore proroga per le barriere architettoniche
Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
Documenti Allegati
Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 37381IL NOTIZIOMETRO