Superbonus 110% in CILA anche per il Sismabonus?
Il Decreto Semplificazioni ha apportato alcune modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio tra cui la possibilità di effettuare gli interventi di superbonus con CILA
Sta facendo molto discutere la modifica apportata dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni) al comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) relativa al titolo edilizio necessario per avviare i lavori di superbonus 110%.
Superbonus 110% in CILA
Nella sua nuova formulazione, il comma 13-ter prevede che tutti gli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio (trainanti e trainati, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico), fatta esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione, rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria prevista all'art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e possono essere realizzati mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) che non attesti lo stato legittimo ma riporti solo gli "estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967".
Una "semplificazione" che sta facendo discutere parecchio il mondo tecnico professionale, su cui tutti ci stiamo interrogando e che necessita di alcune considerazioni.
Il titolo abilitativo o la concessione edilizia
Il provvedimento è stato previsto per accelerare le procedure di audit iniziale relativo alla verifica di conformità urbanistico-edilizia. Un audit che necessita di tempo per la ricerca documentale presso gli uffici dello Sportello Unico Edilizia e di tempo per verificare dietro sopralluogo se lo stato dei luoghi risulta essere conforme all'ultimo titolo abilitativo rilasciato.
Con questa nuova modifica viene eliminato il tempo tecnico relativo ai sopralluoghi ma resta sempre quello (spesso anche qualche mese) relativo all'accesso agli atti della semplice concessione edilizia. Finché gli archivi della pubblica amministrazione non saranno completamente digitalizzati sarà impossibile attuare una vera semplificazione per il mondo dell'edilizia.
Superbonus 110% in CILA: e il sismabonus?
Andiamo adesso alla problematica più grande. Il nuovo comma 13-ter prevede che tutti gli interventi previsti dall'art. 119 possono essere avviati tramite CILA: gli interventi trainanti e trainati, quello di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Si è posto il problema del Sismabonus. Un intervento di riduzione del rischio sismico può essere avviato con CILA? dalla lettura del comma 13-ter sembrerebbe di si, ma...
Come sempre occorre fare un passo indietro e verificare cosa dice la norma che ha istituito l'agevolazione.
Il sismabonus è stato previsto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies, del D.L. n. 63/2016 che fa riferimento agli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986.
A sua volta, il D.L. n. 63/2013 ha rimesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'onere di emanare le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Il Ministero delle Infrastrutture ha, quindi, emanato il DM n. 58/2017 più volte modificato e integrato in questi anni dal:
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329.
Nella sua formulazione attuale, l'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017 prevede:
Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito, facendo riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, che questi possono accedere al sismabonus se e solo se l'intervento sia assentito da titolo edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazione edilizia).
Risulta essere chiaro che per avere accesso al Sismabonus occorre:
- che l'intervento si configuri come ristrutturazione edilizia;
- che si presenti una SCIA o un permesso di costruire;
- che al titolo si alleghi, entro l'avvio del cantiere, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione.
In definitiva, l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, nella sua attuale formulazione, va in conflitto con quanto previsto dalla norma istitutiva del Sismabonus e con quanto più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate. Per cui o il Legislatore provvede con un chiarimento normativo valido ai fini di legge oppure il Sismabonus continuerà a seguire la prassi precedente al Decreto Semplificazioni e quindi andare in SCIA o PdC.
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