Superbonus 110%: come funziona in caso di ampliamento?
Il Fisco risponde sulla fruizione del superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico in caso di ampliamento
Superbonus 110%: cosa accade alle detrazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 in caso di interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria?
Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ecco una nuova "classica" domanda che riguarda le detrazioni fiscali del 110% a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 513 del 27 luglio 2021. Una risposta che ci consente di tornare su un argomento già diverse volte trattato dall'Agenzia delle Entrate stessa ma anche dalla Commissione per il monitoraggio del Sismabonus.
Il caso rappresentato dal contribuente è, come detto, "classico", ma con alcune particolarità relative proprio alla domanda stessa. Siamo di fronte ad un edificio (A/3) che l'istante vuole demolire e ricostruire ampliandolo e suddividendolo un due unità immobiliari abitative (unità A e B).
Per l'intervento si vuole accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste per il miglioramento energetico e sismico. Rispettati tutti i requisiti e tutti gli adempimenti normativi, l'istante rileva che:
- l'unità B sarà realizzata con l'ampliamento ammesso dalla normativa urbanistica comunale, avrà ingresso e utenze indipendenti e sarà strutturalmente un unico edificio con l'unità A;
- al termine dei lavori l'edificio strutturalmente unico, sarà composto da due unità immobiliari residenziali, con ingresso e utenze indipendenti.
Il caso è particolare perché si vuole sapere se sia possibile fruire del Superbonus "solo per le spese sostenute con riferimento all'unità A, che ha in comune con l'unità B solo un muro di confine verticale da cielo a terra". Viene, infatti, specificato che "sulla unità A saranno effettuati dei piccoli ampliamenti di volumetria relativi alle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
La domanda del contribuente: "in qualità di persona fisica non residente, può accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di sostituzione di finestre comprensive di infissi, di installazione di pannelli fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo che realizzerà sulla sola unità A e quali sono i limiti di spesa previsti?".
Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione
Dopo aver rinfrescato i presupposti agevolativi, il Fisco ha ammesso che in caso di demolizione e ricostruzione, il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"). Qualificazione che spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Ampliamento volumetrico: le differenze tra ecobonus e sismabonu
Relativamente alla possibilità che le norme locali ammettano un ampliamento volumetrico, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la nota 2 febbraio 2021, prot. n. 1156 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha chiarito che "a differenza del "Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam".
Ciò significa che in caso di ampliamento, il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Questo perché le spese relative all'intervento di ecobonus per la parte di ampliamento non potranno essere portate in detrazione.
Opzioni alternative per incapienti e non residenti
Sulla possibilità di accedere al superbonus per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia, più volte è stato ribadito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Questi, possono optare, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste (sconto in fattura e cessione del credito).
Superbonus 110%: tutti i limiti di spesa
Con riferimento ai limiti di spesa, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che va valorizzata la situazione iniziale di un edificio con una unità immobiliare e non quello finale con due. Inoltre, come già detto, l'Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento alle spese per interventi antisismici realizzati sull'edificio unifamiliare demolito, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica potrà accedere all'agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per l'edificio risultante dalla ricostruzione dell'edificio demolito (unità A), escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume anteoperam. In presenza delle condizioni e dei requisiti normativamente previsti, i limiti di spesa massimi ammessi per gli interventi che l'Istante intende realizzare per la ricostruzione dell'edificio unifamiliare demolito sono i seguenti:
- 96.000 euro per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- 4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- 48.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici;
- 48.000 euro per l'installazione di sistemi di accumulo.
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