Superbonus 110% e Condomini: le conferme dell'Agenzia delle Entrate sugli edifici vincolati
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'orizzonte temporale di utilizzo del superbonus 110% su una unità immobiliare in un condominio vincolato
Parlare di Superbonus 110% è ormai diventato sempre più complicato. Troppi correttivi alla normativa di rango primario (a breve saranno 20 in due anni e mezzo), troppi chiarimenti (qualche volta discutibili) e uno stress emotivo che ormai accompagna contribuenti, imprese e professionisti impelagati su questa materia.
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale per i condomini
Un tema sul quale mi sono già espresso a gennaio di quest'anno, riguarda l'orizzonte temporale di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per interventi trainati realizzati all'interno delle unità immobiliari che compongono un condominio vincolato.
Argomento sul quale è necessario prendere in considerazione due commi dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed in particolare:
- il secondo periodo del comma 2 che tratta l'utilizzo del bonus 110% nel caso gli interventi trainanti di efficientamento energetico (cappotto e impianto) non si possano realizzare per la presenza di un vincolo o perché vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali;
- i primi due periodi del comma 8-bis che definiscono alcune eccezioni alla scadenza del superbonus 110%, ovvero il 30 giugno 2022.
Superbonus 110% e orizzonte temporale: la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dalla lettura combinata delle surichiamate disposizioni, ho provveduto a rispondere ad un quesito apparentemente banale:
Abito in un condominio in centro all'interno di un edificio vincolato. Non potendo realizzare il cappotto termico né sostituire l'impianto termico, stiamo valutando la possibilità di riqualificare energeticamente le singole unità immobiliari. Quale scadenza dobbiamo considerare per utilizzare il superbonus 110%?
Quesito a cui ho risposto rilevando che in questo caso la scadenza per la singola unità immobiliare non sarà quella di cui al secondo periodo, comma 8-bis (quella per gli edifici unifamiliari), ma quella di cui al primo periodo (la stessa del condominio).
La mia tesi è stata confermata ieri dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 462/2022 resa su un interpello assolutamente analogo. Nel caso di specie l'istante è proprietario di una unità immobiliare all'interno di un condominio tutelato ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio). Per tale motivo il condominio non può realizzare alcun intervento trainante di riqualificazione energetica, mentre l'istante vorrebbe realizzare gli interventi trainati. Anche qui la domanda è semplice: può fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni?
Più tempo alle unità in codomini tutelati
Il Fisco, dopo aver come di consueto riepilogato la normativa di riferimento, ha ammesso che l'argomento è stato trattato nella "super circolare" n. 23/E di giugno 2022 che ha chiarito che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8- bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
La nuova risposta, tenuto conto della vigente normativa, ha confermato che l'istante potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 110%.
Ricordo, infatti, che il citato primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto un decalage dell'aliquota per i soggetti di cui al comma 9, lettere a) e d-bis):
- 110% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per tutto il 2024;
- 65% per tutto il 2025.
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