Superbonus 110% e condomini: proroga al 2022 senza cessione e sconto in fattura
Il Decreto Legge n. 59/2021 ha allungato l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110% ma non delle opzioni alternative (cessione del credito e sconto in fattura)
Parlare di superbonus 110% non è mai semplice. Principalmente perché ad intervenire sulla norma che ha istituito la detrazione fiscale del 110% ci sono stati dei correttivi, alcuni dei quali non ancora pienamente operativi.
Superbonus 110%: il quadro normativo
Entrando nel dettaglio, il bonus 110% e l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali sono stati inseriti negli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a cui sono seguiti i correttivi operati:
- dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge);
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale
Uno degli argomenti su cui si è disquisito parecchio è l'orizzonte temporale di fruizione del bonus. L'art. 119 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto il "principio di cassa" per cui la detrazione fiscale del 110% si applica alle "spese sostenute" dall'1 luglio 2020 ad una data variabile in funzione del soggetto beneficiario. E proprio la data finale di fruizione del superbonus 110% è stata oggetto di modifiche da parte della Legge di Bilancio 2021 e del D.L. n. 59/2021.
Per agevolare la comprensione dell'orizzonte temporale di fruizione del bonus, abbiamo preparato un quadro sinottico riassuntivo:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
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31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
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31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
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31/12/2023
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Altri beneficiari |
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31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Occhio all'asterisco! Alcune proroghe, infatti, sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021 e sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Ed è proprio su questa che occorre fare attenzione.
Superbonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Queste proroghe sono state previste nella Legge di Bilancio che ha anche previsto (art. 1, comma 67) una modifica all'art. 121 del Decreto Rilancio. In particolare, è stato aggiunto il comma 7-bis che prevede:
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119
In questo modo, insieme alle proroghe previste per l'orizzonte temporale di fruizione della detrazione, è stato previsto che le opzioni alternative alla fruizione del solo superbonus 110% potessero essere esercitate anche nel 2022.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che in luogo all'utilizzo diretto della detrazione fiscale i contribuenti potessero optare alternativamente:
- per lo sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito (110% delle spese ammissibili fino ai limiti di spesa previsti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Superbonus 110% e condomini: niente opzioni alternative nel 2022
Come detto, l'art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio 2021 è quello che ha esteso al 2022 le opzioni alternative. Ma, come previsto al successivo comma 74:
L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto
Così come per gli edifici unifamiliari oggi possiamo dire che la scadenza di fruizione del superbonus è fissata al 31 dicembre 2021, allo stesso modo anche sconto in fattura e cessione del credito ad oggi possono essere fruiti per tutto il 2021 ancora. Per il 2022 si attende la conferma da parte del Consiglio dell'Unione Europea.
Quindi, anche se i condomini e gli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari hanno un orizzonte temporale che arriva al 2022, ad oggi non è possibile firmare contratti con imprese, professionisti e general contractor che prevedano lo sconto in fattura oltre il 31 dicembre 2021.
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