Superbonus 110% e condomini: ultimo giro di CILAS con brivido
Scade oggi il termine per "effettuare" la CILAS utile a fare rientrare le spese con l'aliquota al 110%, fermo restando le ulteriori condizioni previste dal Decreto Aiuti Quater
Se ieri è stata una giornata “da panico” per i condomini, alle prese con le delibere assembleari di approvazione dei lavori per potere accedere al Superbonus ancora con la detrazione del 110%, altrettanto oggi la data è di quelle campali.
Superbonus 110%: solo oggi per presentare la CILAS
Perché il 25 novembre 2022 rappresenta il vero spartiacque tra il Superbonus come lo abbiamo sempre conosciuto, con una detrazione pari a una cifra oltre a quella impegnata – il 110% - mentre da domani, pur con una percentuale ugualmente elevata, per i nuovi interventi (e salvo alcune categorie di beneficiari) scenderà al 90% (a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio fino al 31 dicembre 2023).
Ricordiamo infatti che con l’art. 9 del D.L. n. 176/2022, è stato riformulato l'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n., 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedendo adesso che:
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025”.
Quando è garantito ancora il 110%?
Queste modifiche, ai sensi del comma 2, art. 9 del Decreto Aiuti quater, non si applicano:
- agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 24 novembre 2022;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
A rientrare nell’aliquota del 110%, saranno quindi solo gli interventi deliberati entro il 24 novembre 2022 e quelli per cui sia stata presentata la CILAS entro oggi. Diversamente, oltre questa data, la percentuale da assegnare sarà quella nuova, fermo restando che nel modello di CILAS nazionale è possibile indicare una data di inizio lavori successiva alla data di presentazione della CILAS.
Di conseguenza, come già avevamo evidenziato, nulla dovrebbe ostare alla presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022 che possa prevedere l’avvio dei lavori in un momento successivo o che possa essere integrata in seguito con tutti gli atti necessari all'avvio dei lavori, a patto che esista una delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente.
Data di presentazione o di protocollo della CILAS?
Occorre ricordare che mentre molti Sportelli Unici Edilizia si sono già attrezzati con piattaforme digitali per la presentazione della CILAS, ne rimandono tanti senza e nei quali la comunicazione andrà inviata via PEC.
La norma consente l'utilizzo del bonus al 110% nel caso in cui entro il 25 novembre 2022 "risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)". E sono già in molti a domandarsi se la norma si riferisca alla data di presentazione della CILAS o a quella di protocollo. Dubbio assolutamente lecito perché in alcuni casi tra la data di invio della PEC e quella di assegnazione del protocollo può trascorrere qualche giorno.
Un dubbio che non può essere affrontato in modo leggero schierandosi da una parte o dall'altra ma che dovrà necessariamente passare da un chiarimento ufficiale del legislatore o degli enti preposti al controllo.
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