Superbonus 110% e congruità dei costi: presentata interrogazione sui Prezzari DEI
Presentata un’interrogazione parlamentare a MEF, MiSE e MITE per avere maggiore chiarezza sull’utilizzo dei prezzari DEI per la verifica di congruità delle detrazioni fiscali
Uno degli argomenti più curiosi del superbonus 110% riguarda la verifica di congruità dei costi ancorata alternativamente ai prezzari regionali o a quelli editi dalla casa editrice privata DEI.
Superbonus 110% e congruità dei costi: cosa ne pensano l’Europa, l’ANAC e l’antitrust?
Problematica sulla quale pochi giorni fa avevamo posto una domanda molto semplice: per il calcolo dell’ammontare massimo ammesso al superbonus è lecito l'utilizzo di prezzi stabiliti da un privato su cui lo Stato non ha alcun controllo? Europa, ANAC e Antitrust non hanno nulla da dire a proposito?
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto come adempimento per la fruizione del superbonus 110% l'asseverazione della congruità delle spese facendo riferimento ai prezzari individuati da un decreto del Ministro della transizione ecologica (ancora da pubblicare). Nelle more, riporta il comma 13-bis, è possibile far riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Fin qui tutto corretto. Peccato che l’allegato A al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) al punto 13.1 preveda la possibilità di utilizzare “alternativamente” il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI. Sostanzialmente si è prevista l’asseverazione di congruità dei costi ammessi al superbonus 110% utilizzando un prezzario su cui lo Stato non ha alcun controllo.
Superbonus 110% e congruità dei costi: presentata interrogazione a risposta scritta
Scelta curiosa del MiSE sulla quale il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni ha presentato il 23 novembre 2021 l’interrogazione a risposta scritta 4-10790 con destinatari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Ministero della Transizione Ecologica.
L’interrogazione del deputato Fratoianni premette che:
- nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati requisiti e adempimenti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110 per cento;
- il comma 13-bis definisce le modalità per l'asseverazione della congruità delle spese, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
- l'allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus» (Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246), al punto 13.1 lettera a) stabilisce che chi sottoscrive l'asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: «a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell'edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile»;
- un documento pubblicato da Enea il 18 febbraio 2021 dal titolo «Computo Metrico Nota di chiarimento» ha affermato che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso: i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l'edificio oggetto di intervento – in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari Dei.
Superbonus 110% e congruità dei costi: lecito l'utilizzo di un prezzario privato?
Ciò premesso, il deputato di Liberi e Uguali Fratoianni chiede se il Governo abbia valutato che, delegando l'asseverazione di congruità dei costi necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali del «Superbonus 110 per cento» ad un prezzario realizzato da una casa editrice privata (la Dei), né il Ministero dell'economia e delle finanze, né tanto meno il Ministero dello sviluppo economico che ha inserito questa previsione all'interno del decreto del 6 agosto 2020, potranno esercitare alcun controllo e se non intenda comunque adottare iniziative per porvi rimedio.
Interessante domanda a cui attendiamo che il ministro delegato (MEF) risponda al più presto senza alcun rimpallo di responsabilità.
Superbonus 110% e congruità dei costi: le dichiarazioni dell'arch. Pellegrino
Riceviamo le dichiarazioni dell’Arch. Serena Pellegrino, promotrice di questa interrogazione parlamentare e responsabile per la segreteria nazionale di Sinistra italiana con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica. “Da un anno sto lavorando sul superbonus - afferma l’arch. Pellegrino - il punto principale è che è stata prevista una misura che non sta puntando al vero obiettivo che è quello di riqualificare il parco immobiliare italiano. Gli edifici italiani sono vecchi, energivori e poco sicuri. Oggi ci troviamo davanti soggetti (ESCo e General Contractor) che spesso propongono pacchetti di interventi inutili, al solo scopo speculativo e a prezzi che valgono il doppio dell’immobile stesso”.
“Per la realizzazione di questi interventi - continua l’arch. Pellegrino - stiamo utilizzando i prezzari regionali dei lavori pubblici che, com’è noto, sono stati definiti per complessità diverse da quelle dell’edilizia privata e i prezzari di una casa editrice privata che, senza nulla togliere alla loro qualità, sono privi di qualsivoglia forma di controllo da parte dello Stato. Oltretutto il Ministero dello Sviluppo Economico, promotrice di questi prezzari all’interno del Decreto del 6 agosto 2021, dovrebbe spiegarci una scelta avvenuta senza alcuna gara pubblica. È evidente che una qualsiasi azienda privata ne avrà avuto un ritorno economico molto particolare, spendibile in sede di contrattazione per una eventuale rivendita”.
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