Superbonus 110% e Decreto Aiuti quater: nuova risoluzione del Fisco per la compensazione dei crediti

Comunicati i codici tributo per la comunicazione delle opzioni per la prima cessione o per lo sconto a partire dal 1° novembre 2022

di Redazione tecnica - 08/12/2022

Gli effetti delle disposizioni del Decreto Aiuti Quater si fanno sentire anche sulle attività dell’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

Superbonus e cessione del credito: i nuovi codici tributo per la rateizzazione

Con il comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 176/2022, è stato infatti stabilito che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […]”.

Sostanzialmente, viene stabilita una diversa ripartizione delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e quelle comunicate dal 1° novembre 2022. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

Proprio con lo scopo di distinguere questi crediti sono stati istituiti gli appositi codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Mentre questi codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022, quelli istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

Come utilizzare i codici

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 telematico, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito: a d esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024”, etc.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. L’eventuale scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

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