Superbonus 110%, Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate: facciamo il punto
Guida a tutte le principali detrazioni fiscali per il settore dell'edilizia: procedure e modalità operative previste dalla normativa
A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) interposto nel panorama normativo quale apertura ai margini in materia di bonus fiscali con maggiori vantaggi per effettuare interventi di efficientamento energetico e/o di adozione misure antisismiche sugli edifici esistenti, fomentano, ancora, molteplici dubbi circa le procedure e le modalità operative.
Indice degli argomenti
- Il superbonus e il
D.L. n. 59/2021
- Detrazioni
fiscali "congiunte"
- Le
differenze per interventi con diverse misure
agevolative
- La cumulabilità
- La sovrapposizione
- In tema di
bonus facciate: le due ipotesi
- Gli
edifici condominiali e il singolo condòmino
- La
distinta contabilizzazione delle spese
- Detrazione,
cessione del credito e sconto in fattura
- Detrazioni da
legislazione previgente
Il superbonus e il D.L. n. 59/2021
Ciò è dovuto sia al fatto che il testo del decreto sia stata integrato e modificato ad opera della stesse legge di conversione e successivamente con la Legge n. 126/2020 nonché la Legge di Bilancio 2021, questa introduttiva termini di differimento temporale della scadenza originariamente prevista, ad oggi non attivi. In ultimo il recentissimo D.L. n. 59/2021 pubblicato in G.U. pochi giorni fa, reintroduce ulteriori prolungamenti temporali differenziandoli in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi attinenti lo specifico intervento.
Sviluppatesi un percorso “variegato” ed in pochissimo tempo hanno preso sempre più forma numerosi dibattiti, oltremodo legato alla particolarità propria degli adempimenti dovuti per poter fruire dall’agevolazione 110%.
La normativa risulta pertanto condizionata da quelle formulazioni dominanti sugli aspetti caratteristici cooperanti, in modo sostanziale, a lasciare ampio spazio alle diverse interpretazioni adattate all’uso in luogo di una precisa e puntuale applicazione. Avvalorano le criticità anche i numerosi quesiti ed i relativi chiarimenti resi con frequenza dall’amministrazione finanziaria, che, seppur colmanti, spesso non inducono ad una totale esaustività, trattando sul generis specifici interventi e riconducendosi alla ratio generica, sembrerebbe appropriata una tra le massime del Consiglio di Stato, Sez.VI, Sentenza 2715/2018, nella quale circa una questione riguardante l’installazione di una pergotenda, cita “ogni intervento necessita di una valutazione caso per caso”, dizione equiparabile agli interventi agevolati dal Superbonus 110%.
Detrazioni fiscali "congiunte"
Entrando nel merito dei quesiti più frequenti emerge quello attinente la realizzazione congiunta tra interventi agevolati al 110% ed interventi che, disciplinati da normative pregresse e vigenti, sono agevolati con aliquote variabili dal 50% all’85%.
Ormai noto gli interventi di cui alla normativa previgente siano agevolati se effettuati congiuntamente ai cd. interventi “trainanti” (art.119 c.1 lett.a), b) e c) e c.4 L.77/2020) fruendo del bonus fiscale nella misura massima del 110%, contrariamente, talune altre opere non rientrano, godendo di agevolazioni e massimali propri.
Nell’approntamento di una pratica ne consegue, come più volte ribadito, ad al fine di non incappare in applicazioni errate, la base fondamentale risieda nella conoscenza della normativa, in particolare le quattro fonti da mantenere in stretta considerazione, nello specifico:
- D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L.77/2020 per gli interventi agevolati al 110% secondo il contenuto dell’art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” ammessi sia alla detrazione Irpef da parte del contribuente che ai sensi dell’art.121 all’“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”;
- D.L. 63/2013 convertito con modifiche dalla L.90/2013, nel disporre all’art.14 le “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”, all’art. 16 la “Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili”, richiamando anche alcuni interventi disciplinati dal T.U.I.R. con l’art.16-bis, ed all’art.16-ter le “Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”;
- d.P.R.917/1986, il T.U.I.R. ovvero l’art.16-bis con la “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”;
- Nel panorama degli incentivi va considerata anche la L.160/2019, Finanziaria 2020, nel prevedere all’art.1 c.mi da 219 a 224 il “Bonus Facciate”, prorogato al 31/12/2021, ma non classificato tra gli interventi trainati dal Superbonus 110%, eccetto i casi di cui al dettame del c.220 perché assimilati agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.14 D.L.63/2013.
Le differenze per interventi con diverse misure agevolative
Le differenti agevolazioni si delineano sin dalla fase pre-valutativa degli interventi che si determina effettuare, ricavandone, oltre alle diverse aliquote, i periodi di imposta e le procedure tecnico-amministrative e fiscali, indifferibile è distinguere le opere realizzabili cumulativamente, fruendo di più agevolazioni, da quelle che, sovrapponendosi, impongono la scelta di una sola agevolazione, esattamente le due distinte fattispecie, ovvero:
- il cumulo se realizzati interventi differenti tra essi con ammissione ad utilizzare più di un incentivo entro il limite previsto dalla correlata categoria agevolabile, ma con l’obbligo nel dover elaborare contabilità distinte, in questo caso il beneficiario massimizza la fruizione dei bonus in quanto ne sfrutta varie misure. Rientrano nella nozione della cumulabilità anche precedenti agevolazioni già fruite e in corso, con le quali è consentito associare il Superbonus 110% sullo stesso involucro edilizio.
- la sovrapposizione, al contrario della cumulabilità, impedisce beneficiare di più incentivi, ricorre in quelle casistiche nelle quali, ad esempio, si realizza un’opera incentivata con il Superbonus 110% e questo, a sua volta, si qualifica, per caratteristiche, in uno dei contesti agevolati con le ordinarie aliquote, volendo effettuare l’opera il contribuente dovrà scegliere una sola agevolazione.
La cumulabilità
Realizzato l’isolamento termico a cappotto, nel rispetto delle prescrizioni disposte nell’art.119 c.1 lett.a), quindi con un’incidenza su un’area maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio, impiegando materiali isolanti in possesso dei requisiti CAM, è possibile fruire del Superbonus 110% abbinando ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia previsti nell’art.16 del D.L.63/2016 e nell’art.16-bis del T.U.I.R., fruendo dell’agevolazione del 50%.
Si provvederà, come anzi detto, alla predisposizione di due distinte e separate contabilità, sia nel caso in cui il beneficiario opti per la detrazione Irpef, cinque anni per gli interventi di cui all’art.119 L.77/2020 e dieci anni per gli interventi di cui all’art.16 D.L.63/2016 e dall’art.16-bis T.U.I.R., sia che lo stesso scelga di cedere il credito o lo sconto in fattura.
Va evidenziato, per quanto concerne i bonus ordinari sopra citati, la cessione sia ammessa verso istituti di credito, ma non consentita verso intermediari finanziari contrariamente agli interventi di cui al Superbonus 110%.
La sovrapposizione
Preso in esame lo stesso intervento di isolamento termico, classificato, per l’appunto, tra le opere di riqualificazione energetica, tenuto conto anche dell’art.14 D.L.63/2013 o degli interventi previsti nel Bonus Facciate, c.220 art.1 L.160/2019, si forma una riconduzione alla nozione di “riqualificazione energetica”, in seno alla quale le tre normative comportano, escluso il caso del Superbonus 110% per le opere effettuate dopo il 6/10/2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Requisiti” del MISE), il soddisfo dei requisiti di cui al Decreto MISE 26/06/2015, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, ed i requisiti in Tab.2 Allegato B del Decreto MISE 11/03/2008.
In termini pratici, seppur con distinzione normativa, si tratta di un intervento per il quale occorre la scelta di una sola agevolazione, in quanto ricompreso in una unica fattispecie qual è quella della riqualificazione energetica.
In tema di bonus facciate: le due ipotesi
Con la Circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” è meglio chiarito il concetto di sovrapposizione nella formulazione “gli interventi influenti da punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare i requisiti del decreto “requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, quelli di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008. In tali ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus)”.
Il paragrafo 6, infatti, fa risaltare il c.221 della L.160/2019 per ammettere al Bonus Facciate i soli lavori riguardanti le parti opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, rinforzando l’applicazione delle agevolazioni in materia di riqualificazione per i restanti interventi ed affermando i medesimi siano compresi “astrattamente” tra quelli agevolati dall’art.14 D.L.63/2013 o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16 stesso decreto.
Il contribuente potrà sfruttare una sola agevolazione.
Diversamente, la stessa circolare, indica il caso nel quale concretizzate opere rientranti in diverse fattispecie agevolate, riconducendosi all’isolamento termico dell’intero involucro edilizio riguardante le superfici opache della facciata esterna ammesso al bonus facciate ed agli interventi predetti di isolamento termico sulle restanti parti delle facciate come classificati dall’ecobonus.
Il contribuente fruisce di entrambi le agevolazioni, operando, appunto, con contabilità separate.
Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tratta la tematica tracciando due supposizioni legate alla cumulabilità ed alla sovrapposizione, ribadendo, nel primo caso, la realizzazione di interventi riconducibili a diverse tipologie agevolate, e, pertanto, l’obbligo alla redazione delle precitate contabilità separate, secernendo la fattispecie opposta legata alla sovrapposizione, pertanto alla fruizione mediante la scelta da parte del beneficiario di una sola agevolazione.
Gli edifici condominiali e il singolo condòmino
L’avallo viene dalla Risoluzione 49/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate nel trattare la non cumulabilità tra ecobonus e bonus facciate in un caso riguardante un edificio condominiale nel quale ogni singolo proprietario può stabilire se avvalersi del bonus facciate o dell’ecobonus indipendentemente dagli altri condomini, nella stretta osservanza degli adempimenti specifici riferiti al tipo di agevolazione.
Sullo stesso argomento verte la Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 294/2020, anch’essa riguardante un fabbricato in condominio, in tema di cumulabilità viene esplicato l’amministratore, sin dall’elaborazione della dichiarazione precompilata, sia tenuto ad indicare le due distinte tipologie di interventi, quindi, per ciascuna di esse deve indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate ed i dati relativi ai condomini cui attribuite le spese per ciascun intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno optato per la cessione del credito.
La distinta contabilizzazione delle spese
Le diverse agevolazioni, 110%, 50%, 65%, 70%, 80%, 75% ed 85%, come già precisato, implicano separata contabilizzazione delle spese, andranno distinti i singoli giustificativi di spesa per ogni lavoro mediante la redazione di più fascicoli ognuno dei quali contenenti capitoli di spesa ed interventi realizzati, concorrono nella suddivisione dei tetti massimi di spesa i singoli importi ai quali assegnare le somme dovute ad imprese, fornitori e professionisti.
Ciò implica, conseguentemente, il rilascio di varie documentazioni da parte dei soggetti “creditori” dalle quali poter rilevare ogni intervento unitario e raggiungere il totale complessivo dell’opera alla quale applicare la detrazione.
Il modus – operandi inerente la doppia contabilità è prassi fondamentale, soprattutto, se ricondotta al rilascio del Visto di Conformità da parte del soggetto abilitato alla trasmissione telematica della documentazione nei casi riguardanti la cessione del credito o lo sconto in fattura, per le opere concorrenti alla fruizione del Superbonus 110%.
Detrazione, cessione del credito e sconto in fattura
Richiamato il concetto legato alla detrazione, due i casi da distinguere, il primo relativamente agli interventi agevolati nella misura del 110% ammette per le spese sostenute nel periodo intercorrente tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021, per I.A.C.P. ed enti aventi le stesse finalità costituiti sotto forma di società ed in possesso dei requisiti di “in house providing” fino al 30/06/2022, la detrazione Irpef in anni cinque, ripartita in quote con uguale importo tra esse e tra gli aventi diritto per le multiproprietà, a differenza le agevolazioni ordinarie prepongono, invece, servirsi della detrazione, secondo termini distinti, nell’arco temporale di dieci anni.
Il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce con l’art.121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” la possibilità, per il contribuente, di poter scegliere, in luogo della detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura, fruibili sia singolarmente, che cumulativamente, opzione ammessa anche per le previgenti ordinarie detrazioni.
Il quadro ricognitivo degli interventi: l’arco temporale nel quale sostenere le spese e le relative aliquote
Art.119 L.77/2020
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, c.1 lett.a);
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti di micro cogenerazione o a collettori solari, c.1, lett.b) e c) art.119;
- Adozione misure antisismiche e realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici eseguita congiuntamente, c.mi 4 e 5 art.119;
- Rientrano nello stesso criterio agevolativo, se realizzati congiuntamente ad almeno uno dei superiori interventi, le opere disposte nei contenuti dell’art.14, art. 16 ed art.16-ter D.L. 63/2013, oltre taluni interventi disposti nell’art.16-bis d.P.R.917/1986.
Spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, detrazione 110%, beneficiari i soggetti indicati al c.9 art.119 L.77/2020.
Detrazioni da legislazione previgente
Art.14 D.L. 63/2013
- Riqualificazione energetica su parti comuni edifici condominiali e su singole unità immobiliari facenti parte del condominio, spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2021, detrazione 65%;
- Riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda, spese sostenute dal 01/01/82017 al 31/12/2021, detrazione 70%;
- Riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini, finalizzata a miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, spese sostenute dal 01/01/82017 al 31/12/2021, detrazione 75%;
- Acquisto e posa in opera schermature solari, Allegato M del D.Lgs 311/2006, spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2021, detrazione 65%;
- Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori per la sostituzione di impianti esistenti, spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2021, detrazione 65%;
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 65%;
- Acquisto e posa in opera impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, spese sostenute nell’anno 2021, detrazione 50%;
- Acquisto e posa in opera generatori d’aria calda a condensazione, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 65%;
- Abbinamento interventi per la riduzione del rischio sismico con interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni condominiali, per edifici siti in zone sismiche 1, 2 e 3, spese sostenute dall’1/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 80% con miglioramento di una classe di rischio sismico, detrazione 85% con miglioramento di due classi di rischio sismico ;
Beneficiari sono i soggetti indicati al c.2-septies art.14 D.L.63/2013
Art.16 D.L. 63/2013
- Realizzazione interventi di cui al c.1 art.16-bis T.U.I.R., spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Realizzazione interventi di cui al c.1, lett. i) art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona sismica 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione e ad attività produttive, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i) art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona sismica 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione e ad attività produttive, se risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione 80%;
- Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i) art.16-bis T.U.I.R. realizzati su parti comuni condominiali, se risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 75%, se risultante diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione 85%;
Beneficiari sono i soggetti indicati al c.1-sexies.1 art.16 D.L. 63/2013
Demolizione e ricostruzione di interi manufatti, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, anche con variazione di volume, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che nel termine di diciotto mesi vendono l’immobile, spettano all’acquirente, per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 le detrazioni rispettivamente del 75% e dell’85%;
Art.16-ter D.L. 63/2013
- Acquisto e posa in opera infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021, detrazione 50%.
Art.16-bis T.U.I.R.
- Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. a) b), c) e d) d.P.R. 380/2001) realizzati su parti comuni di edifici in condominio a destinazione residenziale o su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e su loro pertinenze, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Ricostruzione o ripristino immobili danneggiati da eventi calamitosi se dichiarato lo stato di emergenza, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Eliminazione barriere architettoniche mediante installazione di ascensori e montacarichi e realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art.3 c.3 L.104/1992), spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%, se effettuati anche per persone di età superiore a 65, trainati dal Superbonus 110%, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 110%;
- Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Realizzazione opere di cablatura degli edifici o di contenimento dell'inquinamento acustico, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Interventi di contenimento del consumo energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Adozione misure antisismiche, opere per la messa in sicurezza statica, redazione della documentazione obbligatoria ed interventi occorrenti per il suo rilascio, effettuati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, comprensivi di interi edifici e nei centri storici eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Interventi di cui al punto precedente se realizzati in edifici ricadenti in zona sismica 1, 2 e 3 destinati ad abitazione e ad attività produttive, se risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione 80%;
- Interventi di cui al punto precedente realizzati su parti comuni condominiali, se risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 75%, se risultante diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione 85%;
- Bonifica amianto ed opere volte ad evitare gli infortuni domestici, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
- Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, c.1 lett. c) e d) art.3 d.P.R.380/2001, di interi fabbricati, i cui interventi vengono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 36% del valore degli interventi realizzati assimilati al 25% del costo dell’immobile risultante nell’atto notarile;
- Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%.
Art.1 c.mi da 219 a 224 L.160/2019: Bonus Facciate
- L’intervento non è trainato dal Superbonus 110%, ma come riportato nel testo si assimila, in determinate fattispecie, alla riqualificazione energetica.
- Pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzata al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B;
- Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
In entrambi i casi le spese dovranno essere sostenute nell’anno 2021, detrazione 90%
IL NOTIZIOMETRO