Superbonus 110%: per gli edifici unifamiliari serve l'APE convenzionale?
Domande e risposte sul Superbonus: per dimostrare il doppio salto di classe energetica di un edificio unifamiliare serve l'APE convenzionale?
Per valutare il doppio salto di classe energetica di un edificio unifamiliare, necessario per accedere al superbonus 110% (ecobonus), serve produrre l'APE convenzionale pre e post intervento?
Superbonus 110: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad un nostro lettore che vuole valutare la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per un intervento di riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare. La norma, art. 119, comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabilisce, infatti, che per gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e trainati) che vogliono accedere al bonus 110% è necessario:
- rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020;
- assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
APE e APE convenzionale: le differenze
A questo punto occorre fare molta attenzione. Il Decreto MiSE 06/08/2020 (Decreto Requisiti tecnici Ecobonus) ha previsto una procedura semplificata per la redazione dell'APE per edifici con più unità immobiliari. Per la redazione del singolo APE per una unità immobiliare o per un edificio unifamiliare trova sempre applicazione il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Mentre nel caso di edificio plurifamiliare, per il calcolo dell'APE convenzionale è necessario prendere i singoli APE di ogni unità immobiliare, l'indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Quindi la risposta al nostro lettore è "no", non serve l'APE convenzionale ma l'APE ordinario. Tra le altre cose, ricordo che mentre per l'APE ordinario è richiesto il requisito di indipendenza da parte del tecnico certificatore, per l'APE convenzionale no. L'APE convenzionale previsto per l'accesso al Superbonus è finalizzato soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua abitazione.
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