Superbonus 110% entro quando? La situazione aggiornata dell'orizzonte temporale
Con l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del D.L. n. 59/2021, arrivano le conferme alle proroghe per le detrazioni fiscali del 110%
Negli ultimi mesi sono molte le domande sul superbonus 110% a cui ho provato a dare una risposta precisa, frutto unicamente dell'analisi normativa. Tra queste come non citare quella sul rapporto tra il bonus e gli abusi edilizi (argomento sempre all'ordine del giorno). Ma se dovessi pensare alla domanda che inspiegabilmente mi viene posta più spesso sceglierei quella che riguarda l'orizzonte temporale.
Superbonus 110% e orizzonte temporale
Leggendo molto velocemente l'art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si potrebbe rispondere che il superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Ma è davvero così? la risposta è no e adesso vi spiegherò nel dettaglio perché.
Superbonus 110% e Orizzonte temporale: la prima versione
Limitandoci ad osservare l'argomento orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%, la prima versione del Decreto Rilancio prevedeva un orizzonte temporale compreso tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 con la seguente eccezione:
- per gli IACP l'orizzonte temporale era fissato nel periodo 1 gennaio 2022-30 giugno 2022.
Dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio arrivano altre modifiche apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alcune molto interessanti ma che non incidono sul periodo di fruizione del superbonus.
Superbonus 110% e Orizzonte temporale: le prime modifiche
Le prime importanti modifiche all'orizzonte temporale di fruizione del bonus arrivano dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che proroga al 30 giugno 2022 la data ultima per tutti gli interventi e prevede anche questa volta alcune eccezioni:
- per gli IACP l'orizzonte diventa 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 con possibilità di arrivare al 30 giugno 2023 nel caso entro fine 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per i condomini la proroga arriva al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Attenzione, però, perché così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 tutte queste proroghe attendono l'approvazione del Consiglio dell’Unione europea per essere considerate effettive. Quindi ad oggi non possono essere considerate.
Superbonus 110% e Orizzonte temporale: le seconde modifiche
Arriviamo, quindi, ai nostri giorni con le modifiche apportate dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Camera dei Deputati ha, infatti, approvato in via definitiva la legge di conversione confermando integralmente le modifiche all'orizzonte temporale che erano state previste all'interno del decreto legge. Modifiche che sono già in vigore e che hanno previsto:
- per i condomini la scadenza al 31 dicembre 2022;
- per gli IACP la scadenza al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari la scadenza passa al 30 giugno 2022 anche qui con l'opzione al 31 dicembre 2022 nel caso al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Superbonus 110% e Orizzonte temporale: il quadro sinottico
Volendo riepilogare, ecco di seguito la situazione aggiornata ad oggi relativa all'orizzonte temporale di fruizione del superbonus:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
|
31/12/2021 (*) |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
|
31/12/2022 |
IACP |
30/06/2023
|
31/12/2023
|
Altri beneficiari |
|
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
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