Superbonus 110%: facciamo chiarezza sull'orizzonte temporale

Guida all'orizzonte temporale previsto per il superbonus 110%. In quadro sinottico di tutte le scadenze

di Gianluca Oreto - 13/05/2021

Quando scadono le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico?

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

È la domanda più gettonata degli ultimi giorni arrivata alla Posta di LavoriPubblici.it e sulla quale è opportuno fare delle considerazioni. Da mesi si parla, infatti, di semplificare l'iter che consente di accedere al superbonus 110% ma, oltre a questo, ciò su cui tutti sono d'accordo riguarda la chiarezza della normativa e un orizzonte temporale che consenta di pianificare al meglio gli interventi. Ed è proprio su questi due argomenti che il bonus 110% scivola sulla classica buccia di banana, perché da una parte complica le idee dei contribuenti e dall'altra non premia gli interventi che in questo primo anno di applicazione del Decreto Rilancio hanno avuto più accesso all'agevolazione fiscale.

Superbonus 110%, l'orizzonte temporale e la normativa

Per comprendere al meglio entro quando è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%, è opportuno fare un passo indietro e ricostruire le norme che intervengono proprio sull'orizzonte temporale.

Con il Decreto-legge n. 34 /2020 è stato previsto che per accedere al bonus fiscale potenziato le spese avrebbero dovuto essere sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un orizzonte temporale troppo limitato se pensiamo che la normativa si è consolidata ad ottobre 2020 e solo nel 2021 si è cominciato ad utilizzare la detrazione in modo più spedito.

Con la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata prevista una proroga al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni che possono essere così riassunte:

  • per gli IACP:
    • le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (solo ecobonus 110% e non sismabonus 110%) devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
    • se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2021, però, all'art. 1 comma 74, ha previsto che le suddette proroghe avrebbero dovuto attendere l'approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Che non è mai arrivata.

Così arriviamo a maggio 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n. 59/2021 che, in quanto provvedimento d'urgenza è già in vigore ma dovrà essere convertito il legge entro il 6 luglio 2021. Con la conseguenza che in sede di conversione il Parlamento potrà confermare o modificare ulteriormente quanto stabilito dal Governo.

Con questo nuovo provvedimento sono stanziate delle somme (che quindi non attendono la conferma di nessuno) che prevedono delle proroghe al superbonus, andando a modificare direttamente l'art. 119 del Decreto Rilancio.

In particolare è previsto che:

  • per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti:
    • gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in detrazione nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
    • nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e orizzonte temporale: lo stato dell'arte

Volendo fare un riepilogo complessivo dello stato dell'arte relativo all'orizzonte temporale, alla luce dei provvedimenti in vigore, possiamo dire:

  • per gli edifici unifamiliari, fino a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
  • per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da persone fisiche (anche unico proprietario), la scadenza è confermata al 30 giugno 2022 con la precisazione che se entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per i condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per tutti gli altri soggetti beneficiari di cui all'art. 9, commi d), d-bis) ed e) (cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione, associazioni e società sportive dilettantistiche), fino a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In definitiva le varie scadenze sono quelle riportate nella seguente tabella

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

 

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

 

31/12/2022

IACP
30/06/2023
31/12/2023

Altri beneficiari

 

31/12/2021 (*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: niente proroga per gli edifici unifamiliari

In buona sostanza, dopo aver compreso che le maggiori criticità nell'utilizzo della detrazione sono state riscontrate per gli edifici plurifamiliari, il Governo ha scelto di ampliare l'orizzonte temporale proprio per gli interventi su condomini, edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. e IACP, lasciando che tutte le altre proroghe siano approvate dal Consiglio dell’Unione europea. Lasciando, dunque, nel dubbio i contribuenti che oggi volessero valutare un intervento sul proprio immobile, di non riuscire a restare dentro la scadenza del 31 dicembre 2021.

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