Superbonus 110%: il Fisco sui limiti di spesa
L'Agenzia delle Entrate risponde sui limiti di spesa del superbonus 110% previsti per il fotovoltaico e l'istallazione di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate, questa volta il tema è l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e i suoi limiti di spesa nel caso di realizzazione di interventi trainanti e trainati che prevedano la contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche.
Superbonus 110%: le semplificazioni per il Fotovoltaico
Dell'argomento fotovoltaico avevo recentemente parlato nell'articolo Superbonus 110%: niente CILAS per il fotovoltaico?, in cui rilevavo alcune importanti semplificazioni previste dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, recentemente convertito in legge e quindi pienamente efficace, per l'istallazione di impianti fotovoltaici.
Una semplificazione grazie la quale l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
Stante la formulazione, benché per motivi "amministrativi" per fruire del superbonus 110% l'impianto fotovoltaico deve essere inserito comunque nella CILAS, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'ammontare massimo delle spese da portare in detrazione sarebbe di euro 48.000 e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
Lo stesso comma 5 prevede infatti che nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Stiamo parlando dei seguenti interventi:
- ristrutturazione edilizia - lettera d);
- nuova costruzione - lettera e);
- ristrutturazione urbanistica - lettera f).
Ascensore e Fotovoltaico: la domanda
Ma cosa accade se contestualmente al trainante, il contribuente decide di realizzare alcuni interventi trainati tra cui la realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche per il quale è necessario il deposito di un Permesso di Costruire "per ristrutturazione edilizia"?
La domanda è molto interessante e a rispondere ci ha pensato l'Agenzie delle Entrate con la risposta n. 287/2022. Nel caso di specie, l'istante proprietario di un edificio con 4 unità immobiliari rappresenta l'intento di realizzare i seguenti interventi:
- trainante:
- isolamento termico a cappotto;
- trainati:
- sostituzione degli impianti di riscaldamento;
- installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo;
- sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e schermature solari all'interno delle singole unità immobiliari;
- installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche;
- realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche.
La domanda è molto semplice: ai fini del Superbonus, in presenza di un Permesso di Costruire - necessario unicamente alla realizzazione di un nuovo ascensore per disabili - concomitante con l'installazione di pannelli solari fotovoltaici ed altri interventi realizzabili con la presentazione della CILAS, è necessario applicabile un limite di spesa per l'impianto fotovoltaico pari ad euro 2.400,00/kW o ad euro 1.600,00/kW?
Ascensore e Fotovoltaico: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento e risultando pacifico che la realizzazione del nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche richiede il permesso di costruire e va considerato ristrutturazione edilizia, il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione, ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di "ristrutturazione edilizia", essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi.
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