Superbonus 110% e fotovoltaico: cosa cambia nel 2022
La bozza di Legge di Bilancio prevede delle modifiche alle disposizioni per l'accesso al superbonus 110% per l'istallazione di impianti fotovoltaici
Dalla prima versione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ad oggi sono arrivati 10 provvedimenti normativi che a vario titolo sono intervenuti sugli articoli 119 e 121. Modifiche, aggiustamenti e integrazioni che hanno riguardato la stragrande maggioranza delle disposizioni previste per il superbonus 110%, meno che per il fotovoltaico.
Il Superbonus 110% per il fotovoltaico
Nella sua prima formulazione, l'art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio ha previsto:
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) ,del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Un comma che sostanzialmente ha previsto che per il fotovoltaico di accedere al superbonus come intervento trainato sia dall'ecobonus 110% che dal sismabonus 110%. Oltre a questo viene disposta:
- la detrazione nella finestra temporale 1 luglio 2020-31 dicembre 2021;
- un ammontare complessivo della spesa di 48.000 euro calcolato
in base ad un limite di spesa a kW funzione della tipologia di
intervento:
- per gli interventi manutenzione straordinaria il limite è di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- per gli interventi ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
Considerato, però, che con il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio tutti gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono considerati "manutenzione straordinaria", il limite nella maggioranza dei casi è di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Le modifiche al Decreto Rilancio
Negli ultimi 18 mesi il Decreto Rilancio è stato modificato dai seguenti provvedimenti normativi:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) di cui si attende la conversione in legge.
Nessuno di questi è, però, entrato nel merito del comma 5, art. 119 del Decreto Rilancio, neanche per prorogare l'orizzonte temporale che ad oggi è quello più prossimo alla scadenza (31 dicembre 2021).
Cosa cambierà con la Legge di Bilancio 2022
La Legge di Bilancio 2022, o almeno la sua attuale formulazione, prevede una completa riscrittura del comma 5 che diventerà il seguente:
"Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma i, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale".
Sostanzialmente viene mantenuto l'articolato originario con una piccola ma importante modifica. Viene eliminato il riferimento temporale che, quindi, seguirà quello dell'intervento trainante che da accesso al 110% anche per il fotovoltaico.
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