Superbonus 110% e impianti fotovoltaici: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate spiega come calcolare il limite di potenza nominale e il limite di spesa agevolabile nel caso di impianto preesistente sullo stesso edificio
In tempi di Direttiva Green e uso di energie da fonti rinnovabili, l’installazione di impianti fotovoltaici è uno degli interventi più richiesti, oltre che uno tra i più utilizzati tra gli interventi trainati nell’ambito del Superbonus 110%.
Una normativa che presenta delle condizioni non solo in termini di requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche limiti sulla potenza nominale degli impianti e sul limite massimo di spesa agevolabile.
Fotovoltaico e Superbonus: nuova risposta del Fisco
È il caso di una ONLUS, che intende installare un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW su un immobile già dotato di un altro impianto fotovoltaico con una potenza nominale di 217 kW, utilizzando le detrazioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
Poiché l'edificio è già servito da un impianto fotovoltaico, la ONLUS ha richiesto, ai fini dell’applicazione del Superbonus:
- se la soglia limite di 200 kW debba essere verificata sulla sola potenza del nuovo impianto o se debba considerare anche la potenza del precedente;
- come effettuare il calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110% per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio.
Impianti fotovoltaici: limiti per l'utilizzo del Superbonus 110%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 10 ottobre 2024, n. 199, ha preliminarmente ricordato che:
- ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio spetta la detrazione del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e che, «in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale».
- ai sensi del comma 16- ter, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110% delle spese sostenute.
Resta fermo che l'applicazione di tale disposizione è comunque subordinata a una duplice condizione:
- l'installazione degli impianti va eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici ''trainanti'' indicati ai commi 1 e 4 del citato articolo 119;
- vi deve essere la cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo.
Non solo: il comma 16-ter non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tenere conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all'impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96mila euro va commisurato “all'intero impianto”.
Ne consegue, dunque, che, l'Istante, nel presupposto di aver depositato la CILAS di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67), potrà, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 10-bis dello stesso art. 119, fruire del Superbonus (nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a), per l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.
Calcolo del limite di spesa
Per quanto riguarda il calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, l'Agenzia ha confermato che, ai sensi del comma 10-bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110% riferito all'intero impianto vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate».
Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative “figurative”, l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110% per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).
Documenti Allegati
RispostaIL NOTIZIOMETRO