Superbonus 110% e impianto termico: nuova definizione nel D.L. transizione ecologica
Il Decreto Legge sulla transizione ecologica fornisce una nuova definizione di impianto termico necessario per accedere al superbonus 110% aprendo agli impianti mobili
Superbonus 110% e impianto termico: sono tante le problematiche applicative che si sono trovati di fronte tecnici, contribuenti e imprese per l'avvio dei lavori incentivati dalle detrazioni fiscali del 110%. Tra queste certamente quelle che riguardano l'ecobonus 110% e l'impianto termico.
Ecobonus 110%, impianto di riscaldamento e cappotto termico
Il bonus fiscale del 110% previsto per alcuni interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) trae le sue origini dall'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Sin dal primo momento si è dibattuto ampiamente sulla necessità, per l'immobile soggetto a interventi che accedono alla agevolazione, dell'impianto di riscaldamento e, in caso di risposta affermativa, quali caratteristiche dovesse avere.
Una considerazione non da poco perché l'art. 119, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, definendo le 3 casistiche di intervento che accedono al superbonus ha esplicitamente ammesso solo in due casi (lettere b e c) che si tratta di "sostituzione di impianto di climatizzazione" che in quanto tale era indispensabile fosse presente nella situazione ante intervento.
Nel caso di isolamento termico a cappotto (art. 119, comma 1, lettera a)) non pochi dubbi ha creato la presenza dell'impianto termico. Per tanti motivi, tra cui il fatto che l'ecobonus 110% si possa applicare anche:
- in caso di demolizione e ricostruzione;
- per le pertinenze;
- per le unità collabenti;
- per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Ecobonus 110% e impianto termico: gli interrogativi
Inoltre sono stati posti alcuni interrogativi:
- l'impianto deve essere presente in tutti i locali?
- come fare per le parti dell'involucro che coprono eventuali spazi comuni privi di impianto?
- pertinenze e unità collabenti devono avere l'impianto?
- cosa si intende esattamente per impianto termico?
- è possibile accedere al superbonus in caso di impianto termico non fisso?
La definizione dell'impianto termico
Domande a cui negli ultimi mesi ha risposto l'Agenzia delle Entrate, l'Enea e la Task Force Superbonus 110% messa a punto dal Governo. In particolare, per quanto concerne la definizione di impianto termico, si è fatto specifico riferimento al punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per il quale si intende: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".
Si è anche detto che anche ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di intervento.
Per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento». Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.
La modifica nel Decreto Legge transizione ecologica
Con il nuovo Decreto Legge con disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica, previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vengono apportate importanti modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio tra cui quella che riguarda l'impianto termico.
Al comma 2 dell'art. 119 viene aggiunto il seguente periodo "Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti". Grazie a questa modifica, in pratica, si apre agli interventi di ecobonus 110% a tutti gli edifici, a prescindere dalla presenza di un impianto fisso come definito dal punto l-tricies, comma 1, art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005.
Si ricorda che il D.L. transizione ecologica è ancora in bozza, sarà probabilmente pubblicato entro maggio 2021 e pur entrando in vigore subito, sarà meglio attendere la sua conversione in legge.
Documenti Allegati
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