Superbonus 110%: la necessità dell'impianto di riscaldamento
La risposta dell'Agenzia delle Entrate parla della inammissibilità ecobonus (ordinario o superbonus) su un immobile sprovvisto di impianto di riscaldamento
L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) nel definire gli interventi trainanti che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ha distinto due diverse tipologie: gli interventi di riqualificazione energetica (che accedono alla detrazione di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, ecobonus) e quelli di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto-Legge n. 63/2013, sismabonus).
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: le differenze tra ecobonus e sismabonus
Il Decreto Rilancio, quindi, eleva al 110% delle detrazioni fiscali già esistenti, prevedendo alcuni specifici requisiti, adempimenti e un orizzonte temporale diverso. In tutti i casi, le detrazioni possono essere fruite su immobile a destinazione abitativa (o che lo diventeranno), anche in caso di demolizione e ricostruzione.
La differenza principale tra le due agevolazioni è che nel caso di ampliamento volumetrico la detrazione sugli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) può essere applicata sia alla parte esistente che a quella ampliata (nuova costruzione), mentre per gli interventi di riqualificazione energetica si dovrà mantenere una contabilità separata perché la relativa detrazione può essere fruita solo per la parte esistente (ad esclusione del fotovoltaico).
Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Adempimenti a parte, esiste un'altra sostanziale differenza per la fruizione delle due detrazioni fiscali. Differenza contenuta nella normativa di rango primario e che è stata ribadita più volte dall'Agenzia delle Entrate. Per ultimo con la risposta n. 557 del 25 agosto 2021 ad oggetto "Superbonus - Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate viene sottoposta una situazione così riassumibile:
- immobile di categoria catastale C/2 che al termine dei lavori sarà portato categoria catastale abitabile;
- interventi di riduzione del rischio sismico e di isolamento termico a cappotto;
- immobile privo di impianto di climatizzazione;
- immobile situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Ecobonus e Sismabonus: l'impianto di riscaldamento
Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento che ha previsto nel nostro ordinamento la detrazione fiscale del 110% (superbonus), l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che con l'articolo 119 del Decreto Rilancio si sono elevate al 110% le agevolazioni:
- di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, ecobonus;
- per gli interventi di cui commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto-Legge n. 63/2013 ( sismabonus).
Ma, mentre per la fruizione del Sismabonus (potenziato o super) non rileva la pre-esistenza di un impianto di riscaldamento, per l'Ecobonus (ordinario o super) è fondamentale (anche se non funzionante).
Inoltre, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
Gli edifici sprovvisti di copertura e/o muri perimetrali
L'articolo 1, comma 66, lettera c) della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus "anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A".
Il comma 1-quater dell'art. 119 del decreto legge Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale.
La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'A.P.E. iniziale.
Conclusioni
Con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo (interventi trainati).
Documenti Allegati
Risposta AdEIL NOTIZIOMETRO