Superbonus 110%: niente CILAS per il fotovoltaico?
Il D.L. n. 17/2022 prevede che l'istallazione del fotovoltaico sia considerata manutenzione ordinaria per la quale non servono titoli. Vale anche in caso di accesso al superbonus 110%?
Benché l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non sia tra quelli più stabili della normativa italiana (13 modifiche normative in 22 mesi), uno degli aspetti su cui da giugno 2021 siamo tutti d'accordo è il procedimento edilizio necessario per avviare gli interventi che accedono al superbonus 110%.
Superbonus 110%: la CILAS dopo il Decreto Semplificazioni-bis
Il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha, infatti, previsto un vero e proprio passaggio epocale nel procedimento edilizio necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 110%, per gli interventi che non necessitano di demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Tutti gli interventi di superbonus 110% "possono" essere avviati tramite la CILA-Superbonus (la CILAS) all'interno della quale non è necessaria l'attestazione dello stato legittimo ma unicamente l'indicazione del titolo (o l'attestazione ante '67) che l'edificio è stato costruito legittimamente. Su questo tema ci siamo dibattuti tanto soprattutto su quella che la norma prevede come possibilità (il comma 13-ter recita "sono realizzabili" senza alcuna imposizione) ma che ne obbliga all'utilizzo stabilendo che la CILAS è condizione necessaria per avere accesso al superbonus 110% (tra le cause di decadenza c'è la "mancata presentazione della CILA").
A seguito del comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, in assenza di demolizione e ricostruzione, tutti gli interventi di superbonus (trainanti e trainati) necessitano unicamente di CILAS (oltre che ovviamente tutti gli altri atti o pareri presupposti).
Il titolo edilizio per il Fotovoltaico e il D.L. n. 17/2022
Anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici, come intervento trainato che accede al superbonus congiuntamente con uno degli interventi di ecobonus 110% o sismabonus 110%, richiede essere definito all'interno della CILAS.
L'1 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 il Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali". E tra le misure urgenti, in vigore dal 2 marzo 2022 anche se in attesa di conversione in legge, spicca l'art. 9 "Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili".
Questa semplificazione prevede una modifica all'art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). In particolare, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice".
Ricordiamo che la voce 32, allegato A al regolamento edilizio-tipo definisce edificio:
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Il nuovo comma 5 prevede, dunque, una grandissima semplificazione per l'istallazione del fotovoltaico ad eccezione per dei seguenti immobili e aree di notevole interesse pubblico:
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
nei quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico tramite provvedimento ministeriale (aspetto di non poco conto).
Con le suddette eccezioni, l'istallazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e tutte le opere funzionali sono considerati interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono dell’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).
Fotovoltaico e Superbonus 110%: cosa accade alla CILAS
Sorge, dunque, spontanea la domanda: come si coniuga questa semplificazione con l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che richiede la CILAS anche per il fotovoltaico?
In realtà la risposta è molto semplice ed esula da considerazioni di natura edilizia. Che l'intervento rientri nella definizione di manutenzione ordinaria (edilizia libera), come previsto dal nuovo D.L. n. 17/2022, o di manutenzione straordinaria (CILAS), come indicato nel Decreto Rilancio, permangono sempre le cause di decadenza dal superbonus 110%.
Ricordiamo, infatti, che in deroga a quanto prevede l'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), le uniche motivazioni che portano alla decadenza dal bonus 110% sono:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni e asseverazione richieste per il superbonus.
La risposta alla domanda è, dunque, semplice: al di là che sia manutenzione ordinaria o intervento per il quale normalmente sia richiesto un altro titolo edilizio (CILA ordinaria, SCIA o PdC), non presentare la CILAS vuol dire far decadere immediatamente il diritto del contribuente a beneficiare del bonus 110%. Concludendo, l'intervento di istallazione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere sempre descritto nella CILAS per avere accesso al superbonus 110%.
Documenti Allegati
Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17IL NOTIZIOMETRO