Superbonus 110%: nuova assicurazione e sanzioni per i tecnici asseveratori
Cambieranno ancora le caratteristiche dell'assicurazione professionale richiesta ai tecnici asseveratori per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi
Mentre permangono ancora i dubbi sulle caratteristiche dell'assicurazione professionale che devono possedere i tecnici asseveratori dei bonus edilizi, a breve si cambia ancora.
Superbonus 110% e bonus edilizi: l'assicurazione professionale
Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all'art. 119, comma 14, ha previsto per i tecnici che asseverano o attestano nell'ambito del processo superbonus 110% l'obbligo di assicurazione professionale con particolari caratteristiche. La polizza assicurativa:
- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- deve prevedere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantire, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti (n alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
L'asseverazione dopo il Decreto antifrode
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 157/2021 (poi abrogato e ripreso integralmente dalla Legge di Bilancio 2022), è stato previsto l'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche per i bonus edilizi minori che accedono al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Ci siamo, quindi, domandati se anche per questi professionisti servisse una assicurazione con le caratteristiche di quella prevista per il superbonus 110%. Domanda a cui ha risposto la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Assicurazione dedicata dopo la nuova misura d'urgenza
Come riportato in premessa, a breve si cambierà ancora. Dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento d'urgenza che, tra le altre cose, riscrive il suddetto art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio che, nella nuova versione, dovrebbe diventare:
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, per ogni
intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale
pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata.(...)
In questo modo il tecnico sarà obbligato a stipulare specifica polizza professionale per tutte le attestazioni e asseverazioni di ogni intervento che accede ai bonus edilizi.
Il regime sanzionatorio per i professionisti
Il nuovo provvedimento d'urgenza, senza modificare il primo periodo del comma 14, aggiunge all'art. 119 del Decreto Rilancio il nuovo comma 13-bis.1:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Una modifica che inasprisce le sanzioni per i tecnici ma che, allo stato attuali, necessiterebbe di maggiore coordinamento con il comma 14 che prevede per gli stessi reati sanzioni diverse.
Documenti Allegati
Bozza di Decreto LeggeIL NOTIZIOMETRO