Superbonus 110%, nuovo tris di risposte del Fisco
Tre nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per le cooperative
Un processo di semplificazione (fatto bene) dovrebbe sempre passare da una analisi di quello che c'è e una su quello che si può togliere. Purtroppo la normativa tecnica ci ha abituati ad un processo di semplificazione in cui a cambiare sono solo le modalità che per qualcuno potrebbero essere più semplici e per qualcun altro no.
Il superbonus 110% tra beneficiari, requisiti e adempimenti
Una delle motivazioni che hanno azzoppato in questo primo anno di applicazione quel progetto straordinario chiamato superbonus 110% riguarda senza ombra di dubbio la normativa stessa che tra soggetti beneficiari, esclusioni, caratteristiche dell'immobile, residenzialità, impianto termico, zona sismica, requisiti e adempimenti ha reso a tutti la vita più complicata.
La complicazione è evidente se guardiamo ai numeri di accesso al superbonus oppure le migliaia di risposte e interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcune delle quali rettificate in corso d'opera. Risposte a cui si sono aggiunti i pareri della Commissione per il monitoraggio del sismabonus che in parte hanno chiarito molte problematiche e in parte hanno lasciato sempre molti dubbi.
Come quello che riguarda la fruizione del sismabonus su edifici collegati ad altri nei centri storici sul quale si è già aperto un dibattito da cui probabilmente non verrà fuori nulla.
Nuovo tris di risposte dell'Agenzia delle Entrate
Intanto ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo tris di risposte che riguardano l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):
- la Risposta Agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 430 recante "Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Cooperativa a proprietà indivisa";
- la Risposta Agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 431 recante "Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa";
- la Risposta Agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 436 recante "Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Cooperativa con condominio di gestione, ai sensi degli artt. 201 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938".
Risposta n. 430/2021
Con la prima risposta, che riguarda le cooperative a proprietà indivisa, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'applicazione delle disposizioni previste per il superbonus 110% presuppone l'esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.
Nel caso di specie, essendo l'edificio posseduto interamente dalla cooperativa in proprietà indivisa e costituito da più unità abitative che vengono assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a), che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
Con riferimento alle modalità di pagamento delle spese agevolabili, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, queste devono essere saldate mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Obbligo che non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Nel caso in cui l'intero edificio è posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative è assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci, sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del d.l. n.34 del 2020, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia superiore al 50%. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci.
Risposta n. 431/2021
La seconda risposta riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In questo caso l'interpello riguarda 3 palazzine con diverse caratteristiche.
Con riferimento alla terza palazzina composta da 16 appartamenti tutti assegnati in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
Con riferimento agli interventi trainanti nel caso di specie il limite di spesa ammissibile alla detrazione per l'isolamento termico è pari a 560.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 8 (240.000 euro). Il limite di spesa ammissibile alla detrazione per la sostituzione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale è di 280.000 euro calcolato moltiplicando 20.000 per 8 (160.000) e 15.000 per 8 (120.000).
Con riferimento alla prima e alla seconda palazzina composte da unità immobiliari non tutte assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta alla cooperativa sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti di cui all'articolo 119 comma 1 che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci. Atteso che l'intero edificio è posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative è assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci, sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 1, del d.l. n.34 del 2020, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia superiore al 50%. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci. Resta inteso che non si applica la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese relative ad interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale.
Infine, qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia inferiore al 50% della superficie complessiva l'istante potrà fruire delle detrazioni di cui all'articolo 14 del d.l. n.63 del 2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla citata norma.
Bonus Facciate
Tale agevolazione prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 e (a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2021) nell'anno 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (bonus facciate).
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013;
- in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Risposta n. 436/2021
Con la terza risposta l'Agenzia delle Entrate tratta il caso delle cooperativa con condominio di gestione, ai sensi degli artt. 201 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938. In questo caso, però, il Fisco ha chiarito solo che l'istante, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile, possa essere inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus).
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