Superbonus 110%: occhio al titolo edilizio
Una delle principali cause di decadenza del superbonus prevista per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione è relativa al titolo edilizio
Dalla conversione in legge del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) una delle domande più gettonate che mi arrivano riguardano proprio la neonata CILA-Superbonus 110%. “Ma se io ho già presentato un permesso di costruire…”, “ma se io ho già presentato una SCIA…”, domande che continuano sempre con “perché dovrei ripresentare una CILA i cui contenuti sono già riportati nel titolo maggiore già presentato?”.
Superbonus 110% e Semplificazioni-bis
In effetti la domanda è pertinente e va analizzata bene per rispondere in modo compiuto. Partiamo da un presupposto: spesso ciò che mette in discussione le nostre certezze, crea dei cambiamenti che devono essere compresi per accettarli.
Adesso per rispondere alla domande occorre separare in modo netto l’aspetto edilizio da quello strettamente legato ai requisiti previsti per godere delle detrazioni fiscali del 110%. Dal punto di vista edilizio, è chiaro che se la norma dice che per fare un intervento di superbonus 110% che non prevede demolizione e ricostruzione dell’edificio devo utilizzare la CILA-Superbonus, dovrò necessariamente utilizzare questa comunicazione.
Se insieme ad interventi di superbonus ne faccio altri che accedono ad altre detrazioni o che comunque richiedono un titolo edilizio maggiore, da punto di vista edilizio non sbaglierei se all’interno del PdC o della SCIA mettessi tutti gli interventi. Ma, attenzione!
Qui subentra il binario legato ai presupposti per godere della detrazione fiscale. L’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio deroga ai principi di decadenza previsti all’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e prevede un regime speciale in cui gli unici motivi previsti per cui si perde il superbonus sono:
- mancata presentazione della CILA-Superbonus;
- interventi realizzati in difformità della CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o ante '67;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal comma 14, art. 119 del Decreto Rilancio.
In primo dei motivi di decadenza è “mancata presentazione della CILA-Superbonus”.
Conclusioni
A questo punto è sempre più evidente che la figura del tecnico dovrà avvicinarsi sempre di più a quella del “tecnico fiscalista” che oltre a conoscere le procedure edilizie, dovrà necessariamente comprendere anche quelle fiscali onde evitare di realizzare un intervento perfetto dal punto di vista edilizio ma che potrebbe incorrere in una banale causa di decadenza di un eventuale beneficio fiscale.
E facciamocene una ragione. Nel caso di interventi misti, la CILA-Superbonus dovrà essere sempre presentata per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio e voglio accedere alla detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio.
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