Superbonus 110%: l'orizzonte temporale dopo la Legge di Bilancio 2022
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) cambiano le scadenze per utilizzare le detrazioni fiscali del 110%
L'1 gennaio 2022 è entrata ufficialmente in vigore la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che, tra le altre cose, ha riscritto l'orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: tutte le modifiche
Ricostruire l'orizzonte temporale per il superbonus 110% è un vero e proprio rompicapo il cui principio risiede nella prima versione del Decreto Rilancio stesso e che culmina con le ultime modifiche arrivate dalla Legge di Bilancio 2022. Ad oggi, il Decreto Rilancio ha subito le modifiche apportate:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
Per quanto concerne l'orizzonte temporale, ad incidere sono solo le seguenti norme:
- la Legge di Bilancio 2021;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59;
- la Legge di Bilancio 2022.
Superbonus 110% ed edifici plurifamiliari: risolto il disallineamento temporale
Prima di definire il quadro temporale di tutte le scadenze suddivise per soggetto beneficiario, è opportuno rilevare che la Legge di Bilancio 2022 risolve il problema del disallineamento temporale tra interventi trainanti e trainati negli edifici plurifamiliari.
Con la legge n. 234/2021, infatti, i soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio hanno unico orizzonte temporale. Stiamo parlando degli interventi realizzati da:
- condomini (ricordiamo che anche un edifici composto da due unità immobiliari con due proprietà diverse se ha parti comuni come definite all'art. 1117 del codice civile è equiparabile ad un condominio minimo);
- persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.
Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, gli interventi trainanti sulle parti comuni avevano orizzonte temporale diverso rispetto a quello previsto per gli interventi trainati sulle parti private.
Con la nuova legge di Bilancio 2022 tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. In questo modo i singoli proprietari delle unità immobiliari in edifici plurifamiliari potranno seguire lo stesso orizzonte temporale previsto per le parti comuni (stesso discorso vale per gli IACP, art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale definitivo
Riassumendo, per comprendere l'orizzonte temporale di riferimento per il superbonus 110%, è possibile far riferimento al seguente quadro sinottico.
Beneficiario | Rif. normativo |
Aliquota
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SAL
30%
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SAL
60%
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Scadenza
finale
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Condomini Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate Onlus, ApS, AdV |
art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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31/12/2023
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70%
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31/12/2024
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65%
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31/12/2025
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Persone fisiche | art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/06/2022
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31/12/2022
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IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | art. 119, comma 9, lettera c) e d) del D.L. n. 34/2020 |
110%
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30/06/2023
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31/12/2023
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Come detto, tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).
Infine, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
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