Superbonus 110% e cessione del credito: chiarimenti sulle deroghe
Il MEF fornisce alcune indicazioni sull'ambito di applicazione del comma 1-sexies dell'art. 121 del Decreto Rilancio nel caso di interventi su parti comuni e su edifici unifamiliari
Le deroghe e i relativi limiti previsti per la cessione del credito dal D.L. n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023 sembrerebbero non essere chiari a tutti i parlamentari, come dimostra una nuova interrogazione a risposta (5/00979) assegnata in commissione VI Finanze, a firma dell’on. Mariangela Matera, sulla quale ha fornito delucidazioni il sottosegretario del MEF Federico Freni.
Cessione del credito ed emissione BTP: nuovi chiarimenti sulle deroghe
Nell’interrogazione si premette che l’art. 1, comma 1 del Decreto Cessioni ha introdotto all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-sexies, che consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto superbonus, la cui spesa è stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.
Nel frattempo, in sede di conversione del D.L. n. 11/2023, è stato introdotto l'articolo 01, che ha prorogato la spettanza dell’aliquota al 110% al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
I dubbi sulla normativa
Da qui due dubbi, ovvero se la nuova disciplina normativa prevista dal decreto-legge n. 11/2023 con l’introduzione del comma 1-sexies all’art. 121 del D.L. Rilancio si possa applicare:
- agli interventi relativi a più parti comuni di edifici condominiali, i cui lavori sono in corso di esecuzione, la cui Cilas sia stata presentata prima del 25 novembre 2022;
- alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto superbonus 110% per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11/2023 ha previsto al fine della cessione del credito.
Le risposte del MEF
Nel rispondere, il MEF ha specificato che ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi Superbonus cedibili per effetto della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, si può applicare quanto previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti, ovvero che la CILAS sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023.
Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo del comma 1-sexies, dell'articolo 121, i crediti d'imposta relativi a interventi Superbonus di cui al comma 8-bis, ultimo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto le spese, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, sono sostenute necessariamente a decorrere dal 1° gennaio 2023. Su questo punto, viene ribadito che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possono godere dell'opportunità offerta dal comma 1-sexies del citato articolo 121.
Tale impostazione appare, spiega il MEF, coerente con la ratio della norma, che è stata introdotta per favorire lo sblocco dei crediti incagliati nei cassetti fiscali di molti operatori del settore.
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