Superbonus 110% e posa infissi: attenzione al DURC di congruità
La CNCE pubblica nuove FAQ sulla verifica dei costi della manodopera, specificando cosa fare nel caso di posa infissi e serramenti
Tra gli interventi trainati legati al Superbonus 110% rientra anche la sostituzione di infissi e serramenti, che può essere effettuata o meno dall’impresa edile che si sta occupando di tutti i lavori. E proprio su chi effettuerà l’intervento bisogna prestare particolare attenzione, perché potrebbe essere necessario il rilascio del Durc di congruità, in mancanza del quale si potrebbero perdere le agevolazioni fiscali. Ricordiamo infatti che è stato introdotto l'obbligo di applicazione del CCNL Edilizia nel caso di interventi edilizi per i quali si utilizzano le agevolazioni fiscali Superbonus 110%.
Posa infissi e Superbonus: il DURC è obbligatorio?
Si tratta di un tema affrontato dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE), nelle ultime FAQ relative proprio all’obbligo di presentazione del DURC di congruità. In particolare, CNCE chiarisce se il montaggio di serramenti debba essere considerato o meno come attività edile, distinguendo tra i seguenti casi:
- se si effettua una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), in questo caso l’attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera, fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021;
- se invece il montaggio dei serramenti è effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità. Nel costo dei lavori edili rileva anche il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile). Stessa cosa nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
DURC e lavori di ricostruzione Sisma
Inoltre, nel caso in cui un’impresa che abbia già dei lavori in corso legati alla ricostruzione sisma per un importo superiore ai 70.000 euro acceda anche agli interventi previsti dal Superbonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, essa dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
In particolare, la richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.
DURC di congruità: le altre faq di CNCE
Nelle nuove faq, CNCE specifica inoltre che:
- fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva, esse non vanno applicate anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021;
- la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.
- Qualora l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, non dovrà iscriversi presso la stessa. Questo perché la competenza al rilascio dell’attestazione di congruità esula dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.
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