Superbonus 110%: revisione selettiva nel Decreto Aiuti-quater

In valutazione nel prossimo Decreto Aiuti-quater un articolo per revisionare le scadenze e le aliquote per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 10/11/2022

Esiste una regola non scritta in Italia per cui è impossibile fare pianificazioni che possano spingersi oltre 3/4 anni. Benché una legislatura duri 5 anni (nella migliore delle ipotesi), la durata media di un Governo è di 2/3 anni con la conseguenza che alcune scelte provenienti dall'esecutivo in carica possano essere completamente riviste dal successivo.

Superbonus 110%: le dichiarazioni del Ministro Giorgetti

Ed è proprio quello che è accaduto nell'applicazione delle regole sul superbonus 110%, la detrazione prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio, e sul meccanismo di cessione dei crediti edilizi. Misure che nel corso dei primi 30 mesi di applicazione della norma sono già state modificate da 20 provvedimenti (la maggior parte Decreti Legge) con ripercussioni evidenti e catastrofiche sui soggetti che si sono avvicinati a questa detrazione fiscale.

Già durante l'attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di Aggiornamento del DEF 2022 il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti era stato chiaro sul futuro del superbonus 110%, rilevando la necessità di una "revisione selettiva" anche in considerazione dei numeri registrati da Enea al 1° settembre 2022, notevolmente aumentati nello stesso mese a causa della scadenza prevista per le unifamiliari che ha generato un vero e proprio assalto al bonus.

Superbonus 110%: le ipotesi in Decreto Aiuti-quater

Ma la misura potrebbe non attendere la Legge di Bilancio 2023, visto che è già cominciata a circolare una prima bozza del prossimo Decreto Aiuti-quater che al suo interno prevede alcune importanti modifiche che avevamo già annunciato nei giorni scorsi.

È, infatti, in valutazione un articolo (Modifiche alla disciplina del superbonus) che prevede importanti modifiche all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In particolare:

  • viene modificato il primo periodo prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione configurati come ristrutturazione edilizia la detrazione spetterebbe sempre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma con il seguente decalage di aliquota:
    • 110% fino al 31 dicembre 2022;
    • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
    • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
    • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025;
  • viene modificato il secondo periodo dando la possibilità a chi ha raggiunto il 30% entro il 30 settembre 2022, di portare in detrazione al 110% le spese sostenute entro il 31 marzo 2023.

Viene anche prevista una nuova finestra temporale per gli edifici unifamiliari con aliquota del 90% ma con il doppio vincolo che siano abitazioni principali e il reddito del contribuente sia non superiore a 15.000 euro. Disposizione prevista con l'inserimento dopo il secondo periodo di uno nuovo che prevede:

"Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (gli edifici unifamiliari, n.d.r.), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro".

Il successivo nuovo comma 8-bis.1 definisce le modalità di calcolo del reddito. In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

 
Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la
persona convivente
si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
 
un familiare
si aggiunge 0,5
due familiari
si aggiunge 1
tre o più familiari
si aggiunge 2

Altra modifica riguarda il comma 8-ter relativo agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali "Fermo restando quanto previsto al comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.

Prevista una modifica del comma 9, lettera b). Gli interventi sulle unifamiliari dovranno riguardare unità immobiliari di cui il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

Esclusioni

Le modifiche che riguardano il primo periodo del comma 8-bis non si applicheranno agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

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