Superbonus 110% e ricostruzione post sisma: ok alle varianti aggiuntive
Positivo il parere del Fisco all’uso delle detrazioni per varianti aggiuntive eccedenti il contributo di ricostruzione, purché si presenti anche l’asseverazione tecnica
Se in teoria la mancata presentazione dell’asseverazione ai sensi del DM n. 58/2017 prima dell’inizio degli interventi determina la perdita dell’accesso alle detrazioni Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico, la situazione cambia, nel caso si parli di ricostruzione post sisma e di varianti aggiuntive.
Superbonus e ricostruzione post sisma: varianti aggiuntive ok, ma con asseverazione
La conferma giunge con la risposta n. 222/2023 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale il Fisco ha chiarito i dubbi di un contribuente sull’utilizzo delle detrazioni previste dall’art. 119 del Decerto Rilancio, in riferimento all’importo eccedente il contributo per la ricostruzione e determinato dalla realizzazione di varianti per interventi antisismici.
L’istante, comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dal sisma del 2016, ha presentato a fine 2019 sulla piattaforma MUDE un progetto di ''riparazione dei danni con miglioramento sismico'' a cui è seguito nel 2021 il decreto di concessione del contributo, con successivo inizio dei lavori. Al deposito del progetto non erano previste opere in ''accollo'' alla committenza e, pertanto, non ha potuto depositare l'asseverazione ai sensi dell’allegato B di cui all'articolo 3, comma 3, del DM n. 58/2017 in quanto la piattaforma ''MUDE'' non consentiva il deposito in assenza di spese in ''accollo''.
Durante i lavori è stata riscontrata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni per il ripristino dell'agibilità dell'edificio, non prevedibili in fase di progetto, con costi eccedenti il contributo concesso.
Da qui il dubbio: per le spese relative alle lavorazioni sopraggiunte in corso di esecuzione dei lavori ed eccedenti il contributo, è possibile beneficiare del Superbonus depositando l'asseverazione, in sede di ''variante'' del progetto iniziale?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dopo aver specificato come di consueto quanto previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che disciplina la detrazione, nella misura del 110% per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus), il Fisco ha fatto riferimento a due commi della norma:
- il comma 4, relativo al cd. “Super Sismabonus”, il quale dispone che per gli interventi di cui ai commi da 1bis a 1septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus) l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% o per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
- Il comma 8-ter, il quale prevede che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
Ciò significa che, a determinate condizioni, il Superbonus si applica nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
L'obbligo di asseverazione tecnica
Infine, il comma 13, lettera b), del medesimo articolo 119 stabilisce che «per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».
Il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare, secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto, la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 58/2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che:
- la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti;
- per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'asseverazione, non è possibile, in linea di principio, accedere al Superbonus.
Varianti aggiuntive, ricostruzione post sisma e detrazioni fiscali
Attenzione però: lo stesso art. 119, al comma 4-quater stabilisce, infine, che «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Proprio per coordinare l'applicazione del contributo e delle detrazioni, con Ordinanza del Commissario straordinario è stato stabilito che il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e che le relative disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.
Lo conferma la guida ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus'' (aprile 2021), nella quale si specifica che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.
Considerato che durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una ''variante'' del progetto originario, il Fisco ritiene quindi che il proprietario dell’immobile possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che:
- il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell'art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale
- l'asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.
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