Superbonus 110%: il ripristino del copriferro rientra nel sismabonus?
Domande e risposte sul Sismabonus: le spese per il ripristino del copriferro di una struttura in c.a. rientrano tra quelle ammissibili al Superbonus 110%?
Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Rilancio, uno degli aspetti su cui vale la pena soffermarsi riguarda gli interventi e le spese ammissibili. Se per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) la situazione è abbastanza semplice, per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio (sismabonus) l'errore è dietro l'angolo.
Sismabonus 110%: i chiarimenti della Commissione per il monitoraggio
Sull'argomento è intervenuta la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus con due distinte risposte:
- la n. 3 di marzo 2021, in cui ha trattato il tema degli interventi locali;
- la n. 4 di luglio 2021, in cui si è soffermata sugli aggregati edilizi e il concetto di progetto unitario e unità strutturale.
Recentemente anche l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a cambiare le sue risposte sul Sismabonus. Nel caso di intervento in centro storico, AdE ha riconosciuto che, fermo restando che sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio, spetta al professionista incaricato valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati "interventi di riparazioni o locali".
Sostanzialmente (com'è giusto che sia) viene riconosciuta l'importanza del progetto di miglioramento realizzato dal tecnico, sul quale AdE non può fare alcuna considerazione.
Sismabonus 110%: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
A questo punto, anche sulla base delle risposte fornite dalla Commissione per il monitoraggio del Sismabonus, quali sono gli interventi e, quindi, le spese che rientrano nel bonus? La domanda si presta a diverse interpretazioni frutto di una attenta analisi del "progetto" di miglioramento sismico.
Utilizziamo la domanda arrivata dall'Ing. Antonino C. alla posta di LavoriPubblici.it per avviare una discussione sull'argomento.
Sto procedendo con il ripristino del copriferro di una struttura in c.a. biridizionale e quindi usufruisco del supersismabonus 110% fino a 96 mila per ogni unità abitativa. Se nel frattempo effettuo un intervento rientrante in bonus casa quale ad esempio la diversa distribuzione degli spazi interni posso usufruire contemporaneamente di 110% e 50%? E come funziona con il limite di spesa?
Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di Sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, che fornisce una risposta che farà certamente discutere.
Sismabonus 110%: la risposta dell'esperto
Risposta: A parere dello scrivente un intervento di ripristino del solo copriferro, laddove il degrado e il conseguente consolidamento non interessino più in profondità gli elementi strutturali (e quindi la loro resistenza), non è sufficiente per attivare il Super Sismabonus.
Nemmeno nel caso in cui, nell'ambito di una pratica per "interventi locali" altre opere - efficaci dal punto di vista antisismico - attivassero il Superbonus, singole opere di ripristino superficiale dei copriferri risulterebbero detraibili al 110%, stante la precisazione espressa con parere num.4/2021 dal CSLLP ("Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili".)
Si ricorda infatti che il presupposto alla base del Sismabonus, sia nella versione ordinaria e sia nella versione super, è la “riduzione del rischio sismico”, come si evince chiaramente dal testo dell'asseverazione che viene richiesta al progettista strutturale nel mod. B “Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione...”. Del resto il CSLLPP, anche con il parere del 7 aprile 2021, ha chiarito che gli interventi locali "rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020" solo al verificarsi di una serie di condizioni, illustrate nel medesimo parere e che presuppongono - tutte - la riduzione del rischio sismico e l'aumento della sicurezza della struttura.
Anche laddove viene fatto esplicito riferimento a "forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità...", risulta altrettanto sotteso il concetto di "ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali".
Con riferimento al quesito in oggetto ne deriva che non si pone il problema della contemporanea fruizione delle due diverse detrazioni, non sussistendo le condizioni per attivare il Sismabonus 110%.
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