Superbonus 110% e SAL al 30 settembre: occhio alle varianti

Nel caso un intervento di superbonus su una unifamiliare richieda delle varianti in corso d’opera, cosa cambia per la conferma del 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre?

di Cristian Angeli - 25/08/2022

Ho avviato da poche settimane un intervento di ristrutturazione di un edificio unifamiliare di mia proprietà, con forte ritardo rispetto alle previsioni iniziali a causa di una serie di problemi accumulati nel tempo. Purtroppo, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di presentare una variante ai progetti depositati, sia architettonici sia strutturali.
Vorrei sapere se detta variante deve essere presentata prima dell’emissione del SAL previsto per il 30 settembre o se può essere fatta anche successivamente a tale data.

Superbonus 110%, SAL e varianti: l’esperto risponde

Il quesito del gentile lettore pone l’accento sul tema dei bonus fiscali e delle varianti in corso d’opera, aspetto poco trattato dalla stampa specializzata e anche dall’Agenzia delle Entrate, essendo argomento di natura principalmente tecnica.

Purtroppo non vengono specificate le condizioni che hanno determinato la necessità della variante progettuale, né la tipologia dei lavori, né se si tratta di una variante “sostanziale”, pertanto la risposta richiede alcune premesse.

Anzitutto occorre precisare che la scadenza del 30 settembre 2022, contrariamente a quanto si afferma nel quesito, non presuppone l’emissione di un vero e proprio SAL con asseverazione, né alcun pagamento. È sufficiente infatti che, entro il 30 settembre, il tecnico incaricato certifichi (con modalità finora non dettagliate) l’esecuzione del 30% dei lavori “complessivi”.

Ma ci sono altri distinguo da fare prima di procedere con la risposta.

Le varianti in corso d’opera in regime di CILAS

Com’è noto, tutti gli interventi di Superbonus - che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio - devono essere legittimati mediante una CILAS e le eventuali varianti devono essere comunicate a fine lavori ad integrazione della stessa.

Le varianti “sostanziali”, quelle per le quali ci vuole il preavviso scritto, sono dunque incompatibili con il regime della CILAS, per il semplice fatto che devono essere comunicate prima di eseguire i lavori agli Enti preposti, per consentire l’esercizio del potere di controllo.

Va da sé che se la CILAS può essere variata solo alla fine (il testo dell’art. 119 comma 13-quinquies non lascia dubbi in tal senso), le due cose diventano automaticamente incompatibili. Su questo punto si è espressa anche l’AdE, ribadendo nella Guida Superbonus (vers. Settembre 2021), che “Per quanto riguarda le varianti in corso d’opera esse vanno comunicate alla fine dei lavori”. Dice che “vanno comunicate”, non che possono esserlo…

Con queste premesse, dovendo escludere la possibilità di presentare una variante durante i lavori, risulterebbe gestibile in corsa d’opera con la CILAS iniziale solo l’eventuale aggiunta di opere strutturali “non rilevanti” ai fini della pubblica incolumità.

La risposta al quesito, nell’ipotesi che si tratti di lavori di Superbonus legittimati mediante CILAS è dunque negativa, in quanto non è possibile effettuare varianti in corso d’opera.

Di conseguenza, non sarà possibile emettere alcun SAL in caso di variazione delle opere rispetto ai progetti depositati. Ciò perché il SAL-Superbonus presuppone la regolarità dei lavori sino a quel momento effettuati e la conformità degli stessi al progetto definitivo, come ben specificato nel modulo (allegato 1) previsto dal DM 58/2017 (“i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione”).

Le varianti in corso d’opera nel caso di demolizione e ricostruzione

Diverso il caso in cui i lavori riguardino la demolizione e ricostruzione di un edificio, anziché il recupero. Tale tipologia di intervento non richiede la CILAS, ma può essere legittimato mediante una classica SCIA o Permesso a Costruire, titoli che ammettono le varianti in corso d’opera.

Quindi in demo-ricostruzione, se vengono modificati i progetti in corso d’opera, l’emissione del SAL-Superbonus può tranquillamente avvenire dopo aver presentato la relativa variante, rispettando così le richieste indicate nell’allegato 1 del Sismabonus.

Il SAL nel caso del Sismabonus ordinario

Il problema delle varianti esiste anche al di fuori del perimetro del 110%, ovvero qualora si tratti delle detrazioni ordinarie. Pur non essendovi l’obbligo di eseguire, nel caso delle villette, il 30% dei lavori entro il 30 settembre, anche per beneficiare delle detrazioni ordinarie l’emissione del SAL mediante l’allegato 1 previsto dal DM 58/2017, presuppone la presentazione preventiva della variante. Ciò poiché le attestazioni da effettuare sono le medesime del Superbonus, come stabilito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere del 21 ottobre 2020 “onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus”.

Quindi, anche in questo caso, ai fini del SAL necessario per la cessione del credito fiscale, occorre attestare che “i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione”.

Risposta al quesito

In risposta al quesito si può affermare che, qualora in corso d’opera vengano variate in modo sostanziale le opere strutturali rispetto ai progetti depositati:

  • se i lavori sono di recupero di un edificio esistente, legittimati mediante CILAS, non solo non sarà possibile emettere il SAL necessario per la cessione del credito, ma potrebbe essere messa in dubbio anche la regolarità dei lavori effettuati in difformità dalla CILAS;
  • se i lavori sono di recupero di un edificio esistente, ma sono legittimati oltre che con CILAS anche con un altro titolo, ad esempio mediante una SCIA, potrebbero venir meno i presupposti per accedere al Superbonus (tra le cause di decadenza del Superbonus, ai sensi dell’art. 119 ter ultimo capoverso L. 77/2020, sono menzionati gli “interventi realizzati in difformità dalla CILA” e la “non corrispondenza al vero delle attestazioni”). Resta salva la possibilità (laddove siano rispettate tutte le ulteriori condizioni), di beneficiare dei bonus ordinari;
  • se i lavori sono di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente e se quindi sono legittimati mediante SCIA o PdC, si ritiene che non vi siano problemi ad emettere il SAL o certificare l’esecuzione del 30% entro il 30 settembre regolarizzando poi i lavori in data successiva, ovviamente nei casi ritenuti ammissibili dal tecnico incaricato, che resta il principale soggetto responsabile di queste scelte.

Si tratta come sempre di interpretazioni che richiederebbero un chiarimento ufficiale da parte degli Enti preposti.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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