Superbonus 110% a SAL: nuovo chiarimento del MEF
Una risposta scritta del MEF risponde all’interrogazione parlamentare sulla fruizione del superbonus a SAL del 30% per lavori pagati ma non ancora eseguiti nel 2021
L’art. 121, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di optare a SAL per sconto in fattura e cessione del credito maturato dagli interventi di superbonus 110%. Come funziona per gli interventi che non riescono a raggiungere il SAL minimo entro il 2021? Ha risposto a questa domanda il MEF riprendendo quando riporta la normativa. Ecco come.
Indice degli argomenti
- Superbonus 110%: le
opzioni alternative a SAL
- Superbonus
110% e opzioni alternative a SAL: come funziona?
- Superbonus
110%, opzioni alternative e SAL: l’interrogazione
- Superbonus
110%, opzioni alternative e SAL: la risposta del MEF
-
Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la “traduzione” di
LavoriPubblici.it
Superbonus 110%: le opzioni alternative a SAL
Tra le innovazioni più interessanti del Decreto Rilancio vi è certamente la possibilità per i soggetti che sostengono le spese per interventi di superbonus 110% (ma la possibilità è stata estesa anche alle altre principali detrazioni fiscali in edilizia) di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Possibilità che, limitatamente agli interventi di superbonus, può essere esercitata per stati di avanzamento lavori (SAL) che non devono essere più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento che deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Superbonus 110% e opzioni alternative a SAL: come funziona?
Considerato che siamo arrivati alla fine di questo 2021, cosa accade se non si raggiunge il 30% minimo dell’intervento complessivo entro il 31 dicembre? Una domanda che fa il paio a quella di poche settimane fa sul bonus facciate per gli interventi non terminati entro fine 2021 (e con la detrazione in scadenza) a cui hanno risposto l'Agenzia delle Entrate e il MEF.
A porre la domanda è il deputato Gian Mario Fragomeli nell’interrogazione a risposta in commissione 5-07055 presentata il 10 novembre 2021 a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.
Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: l’interrogazione
Ecco il testo integrale dell’interrogazione.
Per sapere – premesso che:
- nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati i termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà di cedere il relativo credito maturato nei termini indicati dal successivo articolo 121 del medesimo decreto, il quale prevede che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
- il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che «...caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata...»;
se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di «Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori.
Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la risposta del MEF
Ecco la risposta integrale del MEF.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).
Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari a tali detrazioni.
Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.
Ciò posto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022.
Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.
Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.
È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.
Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la “traduzione” di LavoriPubblici.it
Cosa ha voluto dire il MEF con questa risposta? Cercherò di riassumerlo in pochi punti:
- nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia vige sempre il principio di cassa e quindi la data di emissione della fattura e quella del pagamento;
- il SAL al 30% fa riferimento ad interventi realizzati;
- è possibile pagare il SAL del 30% anche se lo stato di avanzamento termina oltre il 31 dicembre 2021;
- pagando la fattura entro il 31 dicembre 2021 (contabilizzato) è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Detto questo è chiaro che per l’ultima cessione (ovvero quella che l’impresa fa alla Banca dopo lo sconto in fattura) si dovranno ottenere asseverazione tecnica, asseverazione di congruità della spesa e visto di conformità. Documenti che il professionista potrà produrre solo a SAL realizzato.
Quindi, volendo dare una risposta a chi ci domanda come funziona il SAL al 30% e la cessione del credito (ma stessa considerazione vale per il bonus facciate) rispondiamo che è possibile pagare il 30% entro il 31 dicembre 2021, ottenere lo sconto in fattura dall’impresa ma l’ultima cessione alla Banca potrà certamente essere attuata solo alla fine del SAL e dopo la produzione dei documento citati.
IL NOTIZIOMETRO