Superbonus 110%: lo schema riepilogativo per interventi e beneficiari
Come cambia il superbonus 110% dopo le conferme dell’Ecofin al PNRR italiano? tutto su proroghe, interventi, opzioni alternative e lo schema riepilogativo
Le conferme alle proroghe per la fruizione delle agevolazioni Superbonus 110%:
- Fondo complementare al PNRR, giusta conversione con modifiche dalla Legge n.101 dell’1/07/2021 del decreto legge 59/2021;
- Approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, dall’Ecofin al PNRR italiano ed alla Legge di Bilancio 2021, con il via libera definitivo anche per quanto concerne le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Confermate le proroghe al Superbonus 110%
A seguito dell’entrata in vigore della Finanziaria 2021, L.178/2020, introduttiva differimenti temporali in materia di agevolazione potenziata, fu l’art.1 al c.74 a porre in essere l’attesa affinché gli stessi venissero confermati, recitando testualmente “L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto”, creando attesa e gli ormai consueti dubbi, soprattutto in merito all’estensione delle due opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, subordinati al c.7-bis art.121 L.77/2020 agli interventi disposti dall’art.119 stessa legge.
Entrando, oggi, nel dettaglio del provvedimento decretante la maxi agevolazione, Decreto Rilancio 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020, art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” ed art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, si riesce ad avere un quadro più chiaro e completo che permette, finalmente, godere dei maggiori tempi circa la programmazione di cantieri per i quali si era rimasti in fase di stallo per il timore non poter ultimare entro i termini previgenti.
Il c.1 art.119 relativamente all’applicazione dell’agevolazione 110% per le opere disciplinate e contemplate dall’art.14 D.L.63/2013 si estende fino al 30 giugno 2022, mediante ripartizione delle spese tra gli aventi diritto, in quote di pari importo, in cinque anni o in quattro anni per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Estensioni temporali & interventi agevolati al 110% sino al 30/06/2022
- isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’u.i. facente parte di edifici condominali se funzionalmente indipendente ed in possesso di uno o più accessi autonomi dall’esterno (c.1 lett. a) art.119 L.77/2020);
- coibentazione del tetto, senza limiti al concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (c.1 lett. a) art.119 L.77/2020, addizione apportata dalla L.178/2020);
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti nelle parti comuni degli edifici plurifamiliari (c.1 lett. b) art.119 L.77/2020);
- sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (c.1 lett. c) art.119 L.77/2020);
- interventi di efficienza energetica, art.14 D.L.63/2013, nei limiti di spesa previgenti (c.2 art.119 L.77/2020);
- interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, art. 16-bis, c.1, lett. e) TUIR (c.2 art.119 L.77/2020, addizione da L.178/2020);
- interventi disposti dai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L.63/2013, Sismabonus (c.4 art.119 L.77/2020) e realizzazione sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente ai superiori (c.4-bis art.119 L.77/2020), oltre alla proroga al 30 giugno 2022, la
- ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (c.4-ter art.119 L.77/2020);
- installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ed installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti (c.mi 5 e 6 art.119 L.77/2020);
- installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, art. 16-ter D.L.63/2013 (c.7 art.119 L.77/2020).
Estensioni temporali per i soggetti beneficiari, L.178/2020
- Condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà da più persone fisiche: spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Laddove al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con destinazione abitativa: spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica: 31 dicembre 2022, con prevista ripartizione delle spese sostenute dal 1° luglio 2022 in quattro anni. Laddove al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci: spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
- Onlus, AvV, APS: spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
La L.101/2021 di conversione, con modifiche, del D.L.59/2021, quali proroghe
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 06 luglio 2021, ed immediatamente entrata in vigore, conferma le proroghe del decreto cd. “Foldone”, conosciuto anche nella definizione “Decreto Fondo PNRR”, lo stesso prevede e rende vigenti alcune modifiche all’art.119 Decreto Rilancio.
Proroghe, che, comunque, vengono estese a taluni beneficiari, quali condomini ed Istituti Autonomi Case Popolari e similari, escludendo gli edifici unifamiliari, inclusi, però, giusta approvazione di cui alla L.178/2020 in data 13/07/2021.
In sintesi il Decreto Legge 59/2021 dispone per gli interventi effettuati:
- dagli Istituti Autonomi Case Popolari, IACP e similari agevolazioni sino al 30 giugno 2023, data rispetto alla quale, se effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo riconduce il termine finale al 31 dicembre 2023;
- da persone fisiche, condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, termine al 30 giugno 2022, ed anche in questo caso se a tale data effettuati lavori per almeno il 60% del totale il termine si estende al 31 dicembre 2022.
Il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021
Recitando “gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base dei dati comunicati ogni trimestre dall’ENEA”, se ne deduce come, ancora una volta, sia presente nella corposa normativa legata al beneficio fiscale del 110% ulteriore limite e condizione.
L’estensione “Cessione del Credito e Sconto in fattura”
Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021, modificava l’art.121 Decreto Rilancio, introducendo il c.7-bis con subordine per la fruizione delle opzioni alternative alla detrazione, disponendo la loro applicazione ai soggetti che nel 2022 avessero sostenuto le spese per gli interventi di cui art.119, restava pertanto incerto il disposto, considerato che sia il PNRR che il D.L.59/2021 non avessero, in alcun modo, fatto riferimento alle opzioni alternative alla detrazione, oggi con proroga, fortunatamente, confermata.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
PROROGHE RIFERITE AGLI INTERVENTI SUPERBONUS |
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Intervento |
Termine prorogato |
Fruizione |
Fruizione per |
isolamento termico (c.1 lett.a) art.119 L.77/2020) |
30 giugno 2022 |
cinque anni |
quattro anni |
coibentazione tetto (c.1 lett.a) art.119 L.77/2020) |
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sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti nelle parti comuni degli edifici plurifamiliari (c.1 lett.b) art.119 L.77/2020) |
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sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (c.1 lett.c) art.119 L.77/2020) |
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interventi di efficienza energetica (c.3 art.119 L.77/2020, art.14 D.L.63/2013) |
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abbattimento delle barriere architettoniche, (c.3 art.119 L.77/2020,art. 16-bis, c.1, lett. e) TUIR) |
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impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ed installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo (c.5 e 6 art.119 L.77/2020, |
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infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, art. 16-ter D.L.63/2013 (c.8 art.119 L.77/2020, |
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Sismabonus e sistemi di monitoraggio (c.4 e 4-bis art.119 L.77/2020, c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L.63/2013) |
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Ricostruzione fabbricati danneggiati dal sisma (c.4-ter art.119 L.77/2020) |
PROROGHE & BENEFICIARI |
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Beneficiari |
Termine prorogato, estensione e provvedimento |
Fruizione |
Fruizione per |
Condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà da più persone fisiche |
Legge di Bilancio 2021 30 giugno 2022 se a tale data siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori nel
loro complesso, |
cinque anni |
quattro anni |
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con destinazione abitativa |
Legge di Bilancio 2021: |
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IACP, enti con stesse finalità sociali istituiti nella forma di società, in possesso dei requisiti della norma europea “in house providing”, le cui opere sono effettuate su loro immobili o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica |
Legge di Bilancio 2021: D.L.59/2021: |
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- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci |
Legge di Bilancio 2021: |
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Onlus, AvV, APS |
Legge di Bilancio 2021: |
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associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi |
Legge di Bilancio 2021: |
La comprova dell’estensione “Cessione del Credito e Sconto in fattura”
Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021, modificava l’art.121 Decreto Rilancio, introducendo il subordine circa la fruizione delle opzioni alternative alla detrazione, disponendo la loro applicazione anche ai soggetti che nell’anno 2022 sostengono le spese per gli interventi di cui all’art.119 “efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio esistente”, con proroga confermata alla data del 31 dicembre 2022.
Vincoli c.5 D.L. 59/2021
Da evidenziare il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021, reciti “gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi.
Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base dei dati comunicati ogni trimestre dall’ENEA”.
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