Superbonus 110% e Testo Unico Edilizia: le modifiche dal Decreto Aiuti
In corso di conversione in legge del Decreto Aiuti, le Commissioni parlamentari hanno proposto delle modifiche alla cessione del credito e alla ristrutturazione edilizia
Entra nel vivo la conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che, dopo l'esame, in sede referente, dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che hanno approvato numerose modifiche e integrazioni al testo, è passata in Aula alla Camera che lo dovrà approvare per poi passare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.
Decreto Aiuti: le raccomandazioni sulla cessione del credito
Sono numerose le modifiche e le raccomandazioni delle Commissioni tra le quali segnaliamo:
- l’opportunità di estendere la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di PMI;
- l’opportunità di estendere la facoltà per le banche e gruppi bancari di cedere i crediti, oltre che ai « clienti professionali privati », anche ai soggetti in possesso di partita Iva che nell’anno precedente abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro;
- l’opportunità prevedere che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile si consideri nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio della detrazione d’imposta, attraverso l’applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell’anno, anche ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, superando, in questo modo, una recente interpretazione contraria dell’Agenzia delle entrate.
Proprio queste opportunità portano alle modifiche dell'art. 14 del Decreto Aiuti in cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: « a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».
Viene previsto l'inserimento di due nuovi commi:
- il comma 1-bis col quale si prova a risolvere il problema della retroattività delle nuove disposizioni, prevedendo che queste si applichino anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio;
- il comma 1-ter in cui si modifica nuovamente la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Le modifiche alla cessione del credito e i problemi applicativi
In merito alla modifica dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio, con la conversione in legge del Decreto Aiuti si prende atto dell'inefficacia delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 50/2022 e si prova a riaprire il mercato della cessione offrendo la possibilità alla banche di cedere il credito "a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione".
Ricordiamo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
codice del consumo:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
Si prova anche a risolvere i problemi pregressi dovuti all'entrata in vigore dei provvedimenti di modifica alla cessione del credito pubblicati nel corso del 2022. Viene, infatti, previsto che le nuove disposizioni si applichino anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto "fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".
Resta, però, il contrasto normativo dovuto all'applicazione dell'art. 57, comma 3 dello stesso Decreto Aiuti che prevede:
Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Da una parte si dice che le nuove disposizioni valgono per le comunicazioni precedenti la conversione in legge del Decreto Aiuti, dall'altra che si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Contrasto che, si spera, venga risolto prima della conversione in legge per non vanificare gli effetti della modifica e lasciare decine di migliaia di imprese e professionisti al palo.
Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia
Interessante è la disposizione contenuta nel nuovo comma 1-ter, art. 14 del Decreto Aiuti che modifica il Testo Unico Edilizia nelle seguenti parti:
- art. 3, comma 1, lettera d);
- art. 10, comma 1, lettera c).
Modifiche che sembra prendano in considerazione alcuni approfondimenti da noi pubblicati come:
- Demolizione e ricostruzione e vincolo paesaggistico: una questione ancora aperta;
- La demolizione e ricostruzione con modifica spiegata semplice.
Con la prima modifica, l'ultimo periodo della lettera d), comma 1, art. 3 del TUE diventerà il seguente:
"Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo...".
Con la seconda modifica, la lettera c), comma 1, art. 10 del TUE diventerà la seguente:
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
...
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei
casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva
degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di
ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e
ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici,
crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i
casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o
del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di
volumetria.
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