Superbonus 110%: tutti i limiti di spesa per gli interventi trainanti e trainati

Guida ai limiti di spesa per gli interventi trainanti e trainati che accedono al superbonus 110% previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Redazione tecnica - 08/05/2021
Aggiornato il: 19/05/2021

A quanto ammontano i limiti di spesa per tutti gli interventi trainanti e trainati che accedono alla detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista dal Decreto Rilancio? È una delle domande più gettonate che arrivano in redazione e a cui proveremo a rispondere puntualmente in questo approfondimento.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Per poter rispondere compiutamente a questa domanda, è necessario comprendere cosa prevede l'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la fruizione del bonus 110%. E per prima cosa occorre fare un primo chiarimento sull'orizzonte temporale previsto dalla normativa e dai successivi interventi che sono intervenuti sulla scadenza del bonus 110%.

Con il Decreto Rilancio è stato previsto che per accedere al bonus fiscale potenziato le spese avrebbero dovuto essere sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un orizzonte temporale troppo limitato se pensiamo che la normativa si è consolidata ad ottobre 2020 e solo nel 2021 si è cominciato ad utilizzare la detrazione in modo più spedito.

Con la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata prevista una proroga al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni che possono essere così riassunte:

  • per gli IACP:
    • le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (solo ecobonus 110% e non sismabonus 110%) devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
    • se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2021, però, all'art. 1 comma 74, ha previsto che le suddette proroghe avrebbero dovuto attendere l'approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Che non è mai arrivata.

Con il Decreto-legge n. 59/2021 sono stanziate delle somme (che quindi non attendono la conferma di nessuno) che prevedono delle proroghe al superbonus, andando a modificare direttamente l'art. 119 del Decreto Rilancio.

In particolare è previsto che:

  • per gli interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti:
    • gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in detrazione nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
    • nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Volendo fare un riepilogo complessivo dello stato dell'arte relativo all'orizzonte temporale, alla luce dei provvedimenti in vigore, riportiamo il seguente quadro sinottico.

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

 

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

 

31/12/2022

IACP
30/06/2023
31/12/2023

Altri beneficiari

 

31/12/2021 (*)

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

La norma prevede due tipologie di intervento:

  • quelli trainanti che accedono direttamente all'agevolazione fiscale;
  • quelli trainati che possono accedere al bonus solo se eseguiti congiuntamente a quelli trainanti.

Gli interventi trainanti sono classificabili in due categorie:

  • quelli di ecobonus cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63:
    • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
    • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • quelli sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi trainati

Gli interventi trainanti di ecobonus possono trainare i seguenti interventi:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainanti

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainati

Discorso a parte va fatto per gli interventi trainati perché le relative normative hanno previsto in alcuni casi una detrazione massima ammissibile e in altri un limite di spesa. Nel caso sia indicata la detrazione massima ammissibile, per calcolare il limite di spesa va diviso questo importo per 1,1.

Entriamo adesso nel dettaglio:

  • per l'abbattimento di barriere architettoniche il limite di spesa è pari a 96.000 euro;
  • per l'efficientamento energetico delle unità immobiliari il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro;
  • per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro;
  • per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti il limite massimo di detrazione ammissibile è di 100.000 euro, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 90.909 euro;
  • l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici i limiti di spesa sono:
    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
      L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
  • per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l'ammontare complessivo delle spese non deve essere superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
  • per i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi, le condizioni e i limiti sono quelli del punto precedente nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Superbonus 110%: frazionamento, accorpamento e ampliamento

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (ad esempio nella risposta n. 242/2021) che per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus 110% si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Va, cioè, valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi, sia nel caso di accorpamento che di frazionamento di più unità immobiliari

Per quanto concerne gli interventi che comportano un ampliamento, sia l'Agenzia delle Entrate che la Commissione per il monitoraggio per il sismabonus hanno chiarito che:

  • il sismabonus è applicabile a tutte le parti esistenti e ampliate;
  • l'ecobonus è applicabile solo alla parte esistente e non a quella ampliata (ad esclusione del fotovoltaico), quindi occorrerà tenere due contabilità separate.
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