Superbonus 110%: tutto dopo la conversione del Semplificazioni-bis

Dopo la conversione in legge del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) saranno tante le modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio in tema superbonus

di Redazione tecnica - 26/07/2021

Dopo l'approvazione con voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati, si può ormai parlare di versione definitiva per la legge di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Come possono, quindi, considerarsi definitive le modifiche apportate all'art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2021 (Decreto Rilancio) che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del testo predisposto dalle Commissioni, arriverà quella del Senato che, considerati i tempi rimasti, non potrà che avvenire con un nuovo voto di fiducia. Poi arriverà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che renderà effettive le modifiche apportate al D.L. n. 77/2021 e quindi effettiva sarà la nuova veste dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Consapevoli che la certezza potrà essere fornita solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, è, però, sostanzialmente possibile elencare quelle che saranno le modifiche definitive al superbonus post Semplificazioni-bis.

Speciale Superbonus

Barriere architettoniche

Confermata la possibilità di accesso come intervento trainato dal sismabonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il nuovo comma 4 dell'art. 119, nella sua versione post Decreto Semplificazioni-bis, prevede:

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo . Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Piccola modifica post conversione al comma 10-bis introdotto all'art. 119 dal Decreto Semplificazioni-bis. Nella sua nuova versione è previsto:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Superbonus, manutenzione ordinaria e CILA: il nuovo comma 13-ter

Piccole ma importanti modifiche al comma 13-ter sostituito integralmente dal Semplificazioni-bis e che post conversione in legge sarà il seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
".

E aggiunto il comma 13-quater, estrapolando un refuso contenuto nel comma 13-ter:

"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

Cappotto termico semplificato

La legge di conversione aggiunge al Semplificazioni-bis l'art. 33-bis con ulteriori modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio. Aggiunto al comma 3 il seguente periodo:

"Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo" (Cappotto termico semplificato per superbonus 110% ed ecobonus).

Violazioni formali

Aggiunto il comma 5-bis

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione".

Cambio di residenza

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti

"10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”".

Niente SCA per gli interventi di Superbonus

Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33, è inserito il seguente:

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (Superbonus 110%, niente SCA a fine lavori?).

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