Superbonus 110% e unifamiliari: l'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate risponde sulla fruizione del superbonus 110% nelle sue due anime (eco e sisma) e sulle modalità di comunicazione della cessione del credito

di Redazione tecnica - 19/11/2021

Ad ogni intervento il suo modulo di cessione del credito. Si potrebbe riassumere in questo modo il contenuto più interessante della risposta 18 novembre 2021, n. 784 con la quale l'Agenzia delle Entrate torna a parla di superbonus 110% per una unità immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

Superbonus 110%: i quesiti all'Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l'istante afferma di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla norma per l'accesso autonomo e l'indipendenza funzionale. Per questo pone le seguenti domande:

  1. può usufruire del Sismabonus 110% (supersismabonus) nel limite di spesa di 96.000 euro?
  2. può usufruire dell'Ecobonus 110% per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente per un limite di spesa di euro 30.000 e per la sostituzione di infissi e serramenti per un limite di spesa di euro 54.545)
  3. nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, per i predetti interventi, devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate due distinti moduli per la comunicazione dell'opzione, uno per gli interventi antisismici ed uno per gli interventi di efficientamento energetico, oppure uno solo riportante quale importo oggetto di sconto o cessione la somma degli importi relativi ai due interventi?

Superbonus 110%: l'unità immobiliare con accesso autonomo e indipendenza funzionale

Al fine di fornire una risposta corretta (anche se in alcune cose AdE si traveste nel più classico dei mercanti, tergiversando un po' su alcune risposte), l'Agenzia delle Entrate chiarisce prima il quadro normativo di riferimento e poi torna, ancora una volta, sui requisiti per l'accesso autonomo e l'indipendenza funzionale.

E per farlo cita l'art. 119, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per il quale un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l'approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l'energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto concerne l'accesso autonomo dall'esterno, si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Superbonus 110%: l'ecobonus per le unità indipendenti

Per quanto riguarda il superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito nell'ultimo anno che è possibile utilizzarlo "senza ulteriori verifiche" per le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, ma solo per la parte che riguarda la riqualificazione energetica.

Rispondendo subito alla seconda domanda, quindi, soddisfatti tutti i requisiti e verificati accesso autonomo e indipendenza funzionale, il contribuente potrà utilizzare il superbonus per l'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, degli infissi e dei serramenti.

Superbonus 110%: il sismabonus per le unità indipendenti

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico le cose cambiano notevolmente. Intanto perché né il comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio né l'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR né l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 hanno mai parlato di sismabonus per le unità immobiliari ma solo per gli edifici. E poi perché su questo tema si è già espressa la commissione per il monitoraggio del Sismabonus, recentemente con il quarto parere di luglio 2021.

La conclusione è che il sismabonus può essere applicato non all'unità funzionalmente indipendente ma all'unità strutturale (US) di cui al punto 8.7.l. del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC). La citata Commissione ha anche chiarito che, a determinate condizioni, rientrano in tale ambito applicativo gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 delle NTC. In particolare, al p.to 8.4.1 viene specificato che sono interventi di riparazione o locali quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.

Superbonus 110%: la cessione del credito

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, AdE ricorda i contenuti dell'art. 121 del Decreto Rilancio e le opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito), le modalità attuative sono state definite con diversi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate (l'ultimo è il Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528).

Con la circolare n. 30/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha già precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò implica che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Considerato che, nel caso di specie, l'Istante intende eseguire sull'unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, secondo l'Agenzia delle Entrate sarà necessario inviare tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.

Tali conclusioni risultano peraltro avvalorate dalle istruzioni alla compilazione del relativo modulo che, alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra "interventi di efficienza energetica", "interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3" ed "altri interventi").

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