Superbonus 110% e unifamiliari: le conferme del Fisco sulla scadenza
Confermata la proroga per l'aliquota al 110% per gli interventi edilizi sugli edifici unifamiliari iniziati nel 2022. Ma ad alcune condizioni
“Nella miriade di leggi, decreti, circolari e modifiche varie sul Superbonus, non mi è chiaro se posso usufruire della proroga al 30 settembre 2023 per proseguire con gli interventi edilizi sulla mia villetta iniziati nel 2022 e avere la detrazione del 110%”.
Edifici unifamiliari: i chiarimenti sulla scadenza del Superbonus 110%
Poche parole per dubbi assolutamente legittimi, quelli che un contribuente ha posto a Fisco Oggi e su cui la stessa Agenzia delle Entrate non ha potuto fare altro che ammettere in risposta che “In materia di Superbonus, effettivamente, sono numerose le disposizioni normative che hanno modificato nel tempo l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020”.
Un percorso tormentato e accidentato, caratterizzato da numerosi correttivi, più o meno sostanziali, tra cui il differimento, nel corso del tempo, della scadenza per il completamento dei lavori sugli edifici unifamiliari (detti anche impropriamente “villette”).
Per fare chiarezza, si può fare riferimento alle modifiche più recenti agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, compresa la legge n. 38/2023, con cui è stato convertito il Decreto-legge n. 11/2023 (cd. “Decreto Cessioni”):
- l'art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), che ha diminuito l'aliquota del superbonus portandola dal 110% al 90% sulle spese sostenute nel 2023;
- l'art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023, che ha riscritto il sistema delle eccezioni precedentemente previsto all'art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023;
- dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) che ha bloccato il meccanismo di cessione del credito lasciando solo delle esclusioni ed eccezioni per il suo utilizzo.
Superbonus 110% e unifamiliari: confermata la scadenza
Quindi il 110% non si applica più agli edifici unifamiliari? La risposta è negativa, a meno che non ricorra questa condizione: nel caso dei soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio bisogna considerare la fondamentale scadenza del 30 settembre 2022.
- se entro questa data si è raggiunto il SAL del 30%, è possibile utilizzare l’aliquota al 110% entro il 30 settembre 2023;
- se entro questa data NON è stato completato il 30% dei lavori complessivi, allora il superbonus 110% è terminato con le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Superbonus e unifamiliari: cosa accade per gli interventi iniziati nel 2023?
Nel caso invece di interventi avviati a partire dall'1 gennaio 2023 la percentuale di detrazione scende al 90% sulle spese sostenute nel 2023 ma solo a determinate condizioni (comma 8-bis art. 119 del Decreto Rilancio):
- il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente, oppure deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
- l'unità immobiliare deve essere l’abitazione principale di chi sostiene le spese;
- il soggetto che sostiene le spese deve avere un "reddito di riferimento" non superiore 15.000 euro, determinato utilizzando il quoziente familiare previsto dall'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.
Superbonus e cessione del credito per edifici unifamiliari: chi può utilizzarla?
Ricordiamo infine che con il D.L. n. 11/2023 l'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione del credito) è stato notevolmente limitato e la data da tenere in considerazione è il 16 febbraio 2023: nel caso di interventi Superbonus, se la CILAS sarà stata presentata entro questo termine, allora potrà essere utilizzata.
Conisderato che per potere usufruire della proroga dell’aliquota al 110% è necessario avere realizzato entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% degli interventi, è praticamente scontato che i lavori sulle unifamiliari avviati in precedenza ne continuano ad usufruire.
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