Superbonus 110% e unifamiliari: le conferme ufficiali sul SAL al 30%
Arrivano dalla Commissione di monitoraggio del CSLLPP conferme su criteri e modalità di attestazione del 30% necessario alla proroga del superbonus 110% per le unifamiliari
L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 30 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.
Scadenza unifamiliari: cosa prevede il Decreto Rilancio
Entrando nel dettaglio, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Alzi la mano chi fino ad oggi non si è mai domandato cosa rientra in questo 30%, come va attestato e chi deve farlo. Domande su cui fino ad oggi sono state avanzate diverse ipotesi (comprese quelle del sottoscritto) e che adesso possono contare su una risposta ufficiale arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento atteso da tutto il comparto delle costruzioni (in attesa, in realtà, di tante altre risposte da Governo e Parlamento).
Superbonus 110% e unifamiliari: la risposta della Commissione
Entrando nel dettaglio, la Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria. A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:
- il libretto delle misure;
- lo stato d’avanzamento lavori;
- il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
- copia di bolle e/o fatture.
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
Le raccomandazioni della Commissione
La Commissione, infine, raccomanda:
- la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
- la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.
Le mie raccomandazioni
Che vi sia una attestazione, asseverazione, perizia giurata e che le stesse siano inviate via PEC, raccomandata o piccione viaggiatore tracciato, poco importa. Ciò che conta è la documentazione a supporto che dovrà inequivocabilmente dimostrare il completamento del 30% dell'intervento complessivo. Ben vengano foto, video, ordini di servizio, bolle...tutto ciò che riuscirete a produrre non sarà solo un supporto all'attestazione, ma ciò che in effetti consentirà al committente di tutelarsi in caso di contestazioni.
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