Superbonus 110% e unifamiliari: le scadenze tra detrazione diretta, sconto e cessione
Il 31 marzo 2023 è l'ultimo giorno per i proprietari delle unifamiliari per sostenere le spese che accedono alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio
Alla vigilia della conversione in legge del Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) è possibile tracciare un bilancio relativo all'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio, utilizzabili per gli interventi sugli edifici unifamiliari (da molti definite "villette") e sulle unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.
Superbonus e unifamiliari: chi ha diritto al 110%?
Partiamo dai concetti di base: il superbonus 110% è ormai terminato con l'entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater e nulla cambierà con la sua conversione in legge. Con la rimodulazione dell'aliquota fiscale al 90%, il legislatore ha deciso di aprire una nuova finestra temporale per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con alcuni 3 specifiche condizioni di accesso:
- il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.
Oltre a questa previsione, l'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2) del Decreto Aiuti-quater ha previsto la possibilità per gli interventi eseguiti sulle unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale di portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 marzo 2023. Anche qui è prevista una condizione (che già esisteva): il 30% dell'intervento complessivo deve già essere stato realizzato entro il 30 settembre 2022.
Per chi non fosse riuscito a dimostrare l'esecuzione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, il superbonus 110% era già terminato il 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: principio di cassa e diritto alla detrazione
A questo punto occorre fare un preciso distinguo tra:
- diritto alla detrazione fiscale;
- utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Il diritto alla detrazione fiscale segue il principio di cassa (come la maggior parte dei bonus edilizi) ovvero è possibile utilizzare la detrazione sulle spese sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione.
Nel caso delle unifamiliari che hanno raggiunto il 30% al 30 settembre 2022, tutte le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 avranno diritto a maturare il superbonus a prescindere dalla data di fine lavori. E' chiaro che il per "consolidare" il diritto all'utilizzo diretto della detrazione, occorre aver terminato i lavori e aver prodotto tutta la documentazione necessaria (asseverazioni, attestazioni, visto di conformità,...).
Superbonus 110%: l'utilizzo delle opzioni alternative
Relativamente all'utilizzo delle opzioni alternative occorre fare molta più attenzione e prendere come riferimento l’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio che dispone:
L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Sostanzialmente la disposizione prevede l'utilizzo delle due opzioni (sconto e cessione) a SAL minimo del 30%. Per SAL si intende lo "stato avanzamento lavori" ovvero la parte dei lavori effettivamente eseguita. Si fa riferimento al SAL complessivo, per cui per poter cedere (ad esempio) il credito maturato per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110%) si dovrà comunque far riferimento all'intervento complessivo che può comprendere altri bonus o nessuno.
Esempi pratici
Per semplicità, si riporta di seguito alcuni esempi.
Esempio 1
tipologia di intervento/bonus |
Importo complessivo |
Quota di lavori realizzati |
Ecobonus 110% |
50.000 euro |
35% - 17.500 euro |
Sismabonus 110% |
35.000 euro |
20% - 7.000 euro |
totale |
85.000 euro |
28% circa - 24.500 euro |
In questo caso non si raggiunge il 30% complessivo e l'opzione non può essere esercitata.
Esempio 2
tipologia di intervento/bonus |
Importo complessivo |
Quota di lavori realizzati |
Ecobonus 110% |
50.000 euro |
30% - 15.000 euro |
Sismabonus 110% |
35.000 euro |
30% - 10.500 euro |
totale |
85.000 euro |
30% - 25.500 euro |
In questo caso si raggiunge il 30% complessivo e l'opzione può essere esercitata.
La scadenza del 31 marzo 2023
Riepilogando, se al 31 marzo 2023:
- sono state pagate interamente le spese per l'intervento, queste potranno essere portate in detrazione diretta non appena si concludono i lavori (anche successivamente);
- sono state pagate interamente le spese per SAL minimi del 30%, su questi potrà essere esercitata l'opzione alternativa.
Da ricordare, dunque, che mentre per l'utilizzo diretto della detrazione serve aver pagato le spese, per l'utilizzo delle opzioni alternative è anche necessario aver realizzato SAL minimi del 30% entro il periodo di vigenza dell'agevolazione ed entro l'anno fiscale.
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