Superbonus e Ventilazione Meccanica Controllata (VMC): le conferme dell'Enea
L'Enea fornisce un importante chiarimento sulla detraibilità al 110% (superbonus) per l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata)
Un aspetto controverso su cui si è dibattuto largamente riguarda la possibilità di far rientrare le spese di installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) all'interno dei massimali previsti per le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Indice degli argomenti
Ventilazione Meccanica Controllata: la risposta dell'Enea
A chiarire questo dubbio ci ha pensato l'Enea che nella sezione "Impianti Termici" delle agevolazioni per il risparmio energetico (ecobonus) ha risposto ad un interessante quesito:
Vorrei sapere se l'installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus?
Per rispondere al quesito l'Enea ha richiamato l’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi) ed, in particolare, il paragrafo 2.3, punto 2 che recita:
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.
Nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.
Secondo Enea, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione tecnica.
In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
VMC: come verifica che sono una valida soluzione tecnica
Al fine di verificare che la VMC rappresenta l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti Tecnici) una relazione dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete.
Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
VMC anche in caso di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
Ma l'Enea va oltre e precisa che i sistemi di VMC possono accedere alle detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
Considerazioni che valgono per l'ecobonus ordinario e per il Super Ecobonus di cui all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio.
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornatoIL NOTIZIOMETRO