Superbonus 2023: il quoziente familiare per l'accesso delle unifamiliari
Dall'1 gennaio 2023 per l'accesso al nuovo Superbonus i proprietari delle unifamiliari dovranno fare attenzione alla soglia di reddito diversa dal'ISEE. Ecco come funziona
Come spesso accade quando si parla di superbonus e di modifiche apportate da provvedimenti di emergenza, la cautela è d'obbligo e per le opportune considerazioni finali occorrerà attendere prima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater e poi la sua conversione in legge che (verosimilmente) non arriverà prima di gennaio 2023 (a meno che non si preveda di rimetterne i contenuti in legge di Bilancio, come fatto altre volte per accorciare i tempi).
Superbonus 2023: nuovo finestra per le unifamiliari
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la consueta levata di scudi dell'intero comparto edilizio, è attesa con ansia la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto Legge cosiddetto Aiuti quater che, tra le altre cose, prevede diverse e importanti modifiche (alcune retroattive, per i condomini) per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Tra queste, il legislatore ha deciso di aprire una nuova finestra temporale per gli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio. Stiamo parlando degli interventi sugli edifici unifamiliari realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Interventi che, come è ormai noto, hanno concluso il suo orizzonte temporale lo scorso 30 giugno 2022 con la sola eccezione degli interventi che al 30 settembre 2022 hanno completato il 30% dei lavori complessivi e che potranno utilizzare il bonus ancora fino al 31 dicembre 2022.
Su questa eccezione temporale il Decreto Aiuti quater ha previsto 3 mesi in più per sostenere le spese (fino al 31 dicembre 2023), utilizzando l'aliquota fiscale del 110%. Per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2023 (quindi anche per interventi avviati precedentemente) da questi soggetti beneficiari, il legislatore ha deciso di aprire una nuova finestra temporale fino al 31 dicembre 2023.
Unifamiliari: aliquota più bassa e vincoli
In particolare, sempre che la Gazzetta Ufficiale confermerà i contenuti della bozza circolata negli ultimi giorni, per le unifamiliari sarà possibile sostenere spese per interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio ma con un'aliquota del 90% anziché del 110%.
Tra le altre cose, potranno accedere al beneficio fiscale a condizione che:
- l'edificio sia adibito ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Il reddito di riferimento e il quoziente familiare
Viene anche definita una procedura per il calcolo del reddito di riferimento non ancorata all'ISEE. Nel dettaglio, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa:
- dal contribuente;
- dal coniuge del contribuente;
- dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
- dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR;
- dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;
per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:
Numero di parti
|
|
Contribuente |
1
|
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente |
si aggiunge 1
|
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: |
|
un familiare |
si aggiunge 0,5
|
due familiari |
si aggiunge 1
|
tre o più familiari |
si aggiunge 2
|
Casi pratici di calcolo del reddito complessivo
Caso 1
Ipotizziamo che:
- l'edificio sia abitato da una famiglia con padre, madre e due figli a carico;
- il reddito complessivo di moglie e marito sia pari a 42.000 euro.
In questo caso per il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere il reddito complessivo per:
1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 1 (due familiari) = 3
Quindi, in questo caso, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 3 = 14.000 euro e si potrà avere accesso al superbonus 2023.
Caso 2
Nelle stesse condizioni ipotizziamo che la coppia di coniugi o conviventi abbia un solo figlio a carico. In questo caso per il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere il reddito complessivo per:
1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (un familiare) = 2,5
Quindi, in questo caso, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 2,5 = 16.800 euro e NON si potrà avere accesso al superbonus 2023.
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