Superbonus 2023 e unifamiliari: cosa fare se non spetta?

Come effettuare interventi di consolidamento e riduzione del rischio sismico in assenza dei requisiti per accedere al Superbonus 90%? La risposta in una Circolare del Fisco

di Redazione tecnica - 11/05/2023

Con gli ultimi stravolgimenti normativi apportati al Superbonus (vedi il Decreto Aiuti-quater, la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto Cessioni), molto è cambiato per usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi di riquaificazione energetica (Ecobonus) e di miglioramento del rischio sismico (Sismabonus), a cominciare dalle aliquote di detrazione, ma non solo.

Superbonus 90%: come intervenire sulle unifamiliari se non spetta?

Differenze sostanziali si ravvisano nella tipologia di edifici oggetto di intervento e, come ben sappiamo uno dei “bersagli” nella campagna di smantellamento del Superbonus 110% sono stati gli edifici unifamiliari, impropriamente definiti “villette”, accusati di essere l’oggetto preferito di ristrutturazione di seconde case a spese dello Stato. Su questo tipo di immobili adesso molto è cambiato e la normativa in sintesi prevede:

  • per gli interventi avviati nel 2022, il Superbonus 110%:
    • è terminato il 30 giugno 2022;
    • terminerà il 30 settembre 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dei lavori complessivi;
  • per gli interventi avviati a partire dall'1 gennaio 2023 l’aliquota di detrazione consentita è scesa al 90% sulle spese sostenute nel 2023 ed è fruibilie a condizione che:
    • il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di un diritto reale di godimento;
    • l'edificio o l'unità immobiliare siano adibiti ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
    • il contribuente che sostiene le spese sussiste è in possesso del c.d. "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro.

Riduzione del rischio sismico su edifici unifamiliari: ok al Sismabonus ordinario

Cosa fare allora, se non si hanno questi requisiti? La risposta è semplice: si accede al Sismabonus in misura ordinaria. La conferma arriva leggendo il testo della Circolare del 25 luglio 2022, n. 28/ E, con la quale il Fisco ha precisato che:

  • per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico si applica la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (quindi nessun accesso alle aliquote previste all’art. 16 del D.L. n. 63/2013);
  • nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70% o dell’80% delle spese sostenute, purché l’intervento sia accompagnato dall’asseverazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico.

Nessun dubbio allora sul possibile accesso al Sismabonus nelle differenti aliquote di detrazione, utilizzando l’agevolazione anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE e anche per le spese relative all'incremento di volume nell’ambito dei predetti interventi. Sono esclusi però gli interventi di demolizione e ricostruzione di unità collabenti che, in quanto tali, non possono essere abitazione principale del contribuente che sostiene le spese.

 

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