Superbonus 70%: le novità dall’Agenzia delle Entrate
Dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per interventi di superbonus potranno essere detratte al 70%, mentre nel 2025 al 65%. Ecco i chiarimenti del Fisco
Finita l’era del superbonus con aliquota al 110/90%, a partire dall’1 gennaio 2024 comincia quella (più breve) con aliquota al 70% che potrà essere utilizzata su tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Sulle spese sostenute nel 2025, invece, l’aliquota ridurrà ulteriormente al 65%.
Superbonus 70%: su tutti i nuovi interventi
Il superbonus 70% potrà essere utilizzato non solo sugli interventi avviati precedentemente all’1 gennaio 2024 ma anche a tutti quelli nuovi avviati con CILAS dopo questa data. Su questi non si potrà più utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ma solo mediante detrazione diretta da parte del contribuente beneficiario che ha sostenuto le spese.
Ricordiamo, se fosse ancora necessario, che su tutte le detrazioni fiscali utilizzate direttamente dal contribuente si applica il principio di cassa, per cui l’aliquota del 70% (al verificarsi di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa) si potrà utilizzare sulle “spese sostenute” nel 2024 a prescindere dalla loro effettiva realizzazione che potrà avvenire anche nel 2025 (quando l’aliquota diminuirà ulteriormente al 65%).
Superbonus: dal Fisco un riepilogo sulle ultime modifiche
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, il Governo ha deciso di applicare il trentesimo correttivo alla normativa che disciplina il superbonus, il meccanismo delle opzioni alternative e il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio.
Modifiche che sono state (con qualche piccola imprecisione) affrontate dall’Agenzia delle Entrate tramite la sua pubblicazione FiscoOggi con un riepilogo che riguarda:
- la sanatoria per i SAL minimi entro il 31 dicembre 2023;
- il contributo a fondo perduto che riguarda non l’ISEE sotto i 15.000 euro ma il reddito di riferimento inferiore a questo ammontare, calcolato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Rilancio, in relazione agli interventi realizzati dai soggetti di cui al primo periodo del comma 8-bis del citato art. 119 (i condomini e le persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 u.i.), che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- le limitazioni sui lavori di demolizione e ricostruzione e su bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sanatoria SAL
Relativamente alla “sanatoria dei SAL”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di uno stato avanzamento lavori (SAL) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti ai fini del Superbonus nella misura del 110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati, anche se non risulta soddisfatto il requisito del miglioramento di due classi energetiche.
A questo punto il Fisco scrive “In pratica per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110 per cento”. Affermazione quanto meno discutibile in considerazione che, almeno per l’ecobonus 110%, non sono previste scadenze perentorie per l’asseverazione a SAL (per quella finale è entro 90 giorni dal fine lavori).
Contributo per i redditi bassi
Per quanto concerne il contributo previsto all’art. 1, comma 2 del D.L. n. 212/2023, l’Agenzia delle Entrate scrive “Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% è previsto inoltre un fondo povertà, istituito per i cittadini con un basso Isee (15mila euro) che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e non concorre alla formazione della base imponibile”.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate dimentica che il reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro va determinato con modalità differenti dall’ISEE, ovvero utilizzando la procedura indicata all’art. 119, comma 8-bis.1, del Decreto Rilancio.
Le limitazioni al bonus 75% barriere architettoniche
In questo caso il Fisco parla unicamente delle limitazioni e delle novità che riguardano l’utilizzo del bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche senza, però, entrare nel dettaglio delle modifiche che riguardano l’utilizzo delle opzioni alternative. Nel dettaglio:
- il bonus 75% di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio potrà essere utilizzato esclusivamente sulle spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per realizzare lavori che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici) dovrà essere attestato da apposita asseverazione di un tecnico abilitato (è probabile l’arrivo di un provvedimento attuativo con un modello da utilizzare);
- è richiesta la tracciabilità dei pagamenti da effettuare con “bonifico parlante”.
Lavori di demolizione e ricostruzione
Ultima informazione riguarda la modifica che esclude la possibilità di cedere utilizzare le opzioni alternative per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro il 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), il relativo titolo abilitativo.
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