Superbonus 90% e contributo a fondo perduto: istanze e rettifiche dal 2 al 31 ottobre 2023

Dall'Agenzia delle Entrate il modello e tutte le indicazioni per presentare l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto previsto per il superbonus 90%

di Redazione tecnica - 26/09/2023

Da lunedì 2 ottobre fino a martedì 31 ottobre 2023 sarà possibile presentare telematicamente l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto previsto per gli interventi di superbonus 90% avviati dall'1 gennaio 2023 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 sugli edifici unifamiliari e le unità immobiliari autonome e indipendenti.

Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento 22 settembre 2023, prot. 332648 ad oggetto "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6".

Vediamo di cosa si tratta.

Superbonus 90%: per chi?

L'art. 9, comma 1, lettera a), punto 3) del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto per il 2023 il nuovo Superbonus 90% utilizzabile per interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.

Ricordiamo che:

  • per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva;
  • per "indipendenza funzionale" si intende la condizione per cui l'unità immobiliare sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
    • impianti per l'approvvigionamento idrico;
    • impianti per il gas;
    • impianti per l'energia elettrica;
    • impianto di climatizzazione invernale.

4 condizioni di accesso al Superbonus 90%

La norma prevede 4 condizioni per accedere a questo nuovo bonus 90%:

  1. l'intervento deve essere avviato (data di inizio lavori) a partire dall'1 gennaio 2023 (l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano valide le CILAS presentate in data antecedente, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000;
  2. il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  3. la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  4. il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento va calcolato sulla base di quanto indicato all'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio a mente del quale:

  • si prendono i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare;
  • si divide la somma dei redditi per un numero di parti indicato nella Tabella 1-bis allegata al Decreto Rilancio stesso.

I familiari - diversi dal coniuge e dal soggetto equiparato - indicati all’art. 433 del Codice civile sono i seguenti:

  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati) di qualunque età;
  • in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
  • i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda il reddito complessivo dell’anno di imposta 2022 da considerare per ogni familiare individuato, al reddito complessivo assoggettato all’Irpef occorre sommare:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto “regime dei minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della legge n. 190/2014);
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • la quota di agevolazione ACE (art. 1 del Dl n. 201/2011).

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari individuati devono aver conseguito nel 2022 un reddito complessivo, determinato come illustrato precedentemente, non superiore a euro 2.840,51 o, per i figli di età fino a 24 anni, non superiore a euro 4.000.

Di seguito la tabella che indica il quoziente da utilizzare sul reddito complessivo per il calcolo del reddito di riferimento.

 
Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
 
un familiare
si aggiunge 0,5
due familiari
si aggiunge 1
tre o più familiari
si aggiunge 2

Spesa agevolabile e contributo a fondo perduto

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni allegate al nuovo provvedimento, l'importo della spesa agevolabile sostenuta, detraibile dall’Irpef con percentuale del 90% nei limiti massimi applicabili alle diverse tipologie di intervento edilizio, è calcolato considerando per ogni fattura relativa a tali interventi:

  • gli importi pagati nel periodo ammissibile ai professionisti e alle imprese esecutrici degli interventi mediante bonifico bancario o postale (cosiddetto “bonifico parlante”) effettuato dal richiedente, dal de cuius o – limitatamente alla quota addebitata in base ai millesimi attribuiti all’unità immobiliare – dal condominio;
  • gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso nel periodo ammissibile dalle imprese esecutrici degli interventi, a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 90%.

L’importo massimo della spesa agevolabile su cui determinare il contributo è fissato in 96.000 euro.

Nel caso in cui altri soggetti, titolari alla data di avvio dei lavori di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile, tale limite massimo di 96.000 euro è ridotto per il richiedente in misura proporzionale. A tal fine, l’importo massimo di 96.000 euro deve essere moltiplicato per il rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il contributo richiesto è pari:

  • nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai possessori inferiore o pari a 96.000 euro, al 10% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente;
  • nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai richiedenti superiore a 96.000 euro, al 10% dell’importo massimo proporzionalmente attribuibile al richiedente, come sopra calcolato.

La determinazione dei contributi da erogare viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziate, sulla base del rapporto tra queste ultime e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate. Se tale rapporto percentuale risulta:

  • superiore al 100 per cento, il contributo riconosciuto è pari al 100 per cento del contributo richiesto;
  • compreso fra il 10 e il 100 per cento, l’importo si determina applicando al contributo richiesto la percentuale risultante;
  • inferiore al 10 per cento, l’importo si determina applicando al contributo richiesto la percentuale del 10 per cento. In questo caso, l’Agenzia delle entrate procede ad erogare i contributi sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo ammissibile (iniziando quindi con le istanze riportanti un primo bonifico del 1° gennaio 2023) e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.

Il contributo a fondo perduto è erogato mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente, e non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato alle imposte sui redditi, né rileva ai fini della determinazione della detrazione dall’Irpef relativa alla spesa agevolabile sostenuta.

Contributo a fondo perduto: come e quando presentare la domanda

L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziate, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate al percorso “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web con cui è stata predisposta e trasmessa l’istanza.

Nella medesima applicazione web, alla sezione “Consultazione esito”, il richiedente accede all’esito finale dell’istanza presentata.

L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023. In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di presentazione dell'istanza, anche da un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

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